L’insegnante di sostegno: la formazione, le nomine, il ruolo

Di Lalla
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red – La Prof.ssa Anna Maria Giorgi, referente territoriale per il sostegno (regione Abruzzo), ha preso parte, lo scorso 24 settembre, al 2° tavolo di confronto Nazionale, organizzato dalla UIL, a Roma, per discutere alcune tematiche riguardanti il sostegno e l’integrazione. Una di queste, il possibile superamento delle 4 aree disciplinari di sostegno nella scuola secondaria superiore, sarà una tematica approfondita nel convegno Nazionale di metà Novembre. Presenta una scrittura, che fa parte del materiale didattico dei corsi di specializzazione, del Prof. Andrea Canevaro
preparazione e umanità, al convegno della UIL scuola.

red – La Prof.ssa Anna Maria Giorgi, referente territoriale per il sostegno (regione Abruzzo), ha preso parte, lo scorso 24 settembre, al 2° tavolo di confronto Nazionale, organizzato dalla UIL, a Roma, per discutere alcune tematiche riguardanti il sostegno e l’integrazione. Una di queste, il possibile superamento delle 4 aree disciplinari di sostegno nella scuola secondaria superiore, sarà una tematica approfondita nel convegno Nazionale di metà Novembre. Presenta una scrittura, che fa parte del materiale didattico dei corsi di specializzazione, del Prof. Andrea Canevaro
preparazione e umanità, al convegno della UIL scuola.

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
1. La formazione

Con l’avvio dell’integrazione generalizzata furono istituiti dei corsi di specializzazione della durata biennale e di tipo monovalente, limitati quindi alla formazione per singole tipologie di minorazione: vista, udito, psicofisica (DM 26/06/76). Dopo quasi 10 anni di esperienza i corsi monovalenti sembrarono inadeguati a rispondere ai bisogni dell’integrazione generalizzata, dal momento che non era semplice creare per i minorati della vista e dell’udito posti per attività di sostegno, con un docente, di regola, ogni quattro alunni con la stessa minorazione.

Con DM del 24/04/86 furono quindi pubblicati i programmi dei corsi di specializzazione polivalente. Tali programmi, sempre della durata globale di 1300 ore di lezioni teoriche e attività di tirocinio, erano ridotti per la parte sanitaria, dominante nei precedenti programmi e nelle singole specificità per le tre minorazioni. Venivano in essi ampliate le tematiche generali di carattere metodologico e didattico, in modo da consentire agli specializzati di concentrare i loro interventi solo in campo didattico, ma ampliandoli a qualsiasi tipologia di minorazione di cui gli alunni fossero portatori.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che aveva ribadito l’apertura anche le scuole superiori agli alunni in situazione di handicap, si provvide ad un ulteriorem riforma dei contenuti dei programmi, approvati con DM n. 226/95 e le cui modalità organizzative sono state regolate con OM n. 169/96.

“Questi programmi sono anche frutto di una riflessione più attenta alle caratteristiche dell’integrazione fra gli alunni in situazione di handicap e i loro compagni. L’insegnante specializzato viene visto sempre più come un mediatore dell’integrazione e su questo aspetto si concentra l’attività formativa dei corsi, che puntano ad evidenziare gli aspetti di professionalità non tanto con interventi didattici per specifiche minorazioni, quanto con interventi didattici con tutta la classe e di consulenza a tutti i colleghi curricolari. Questi nuovi programmi prediligono quindi una formazione metodologica più che specifica e attività seminariali più che lezioni frontali. Essi possono considerarsi anche il frutto di una più attenta lettura della L. 104/92, che prevede una formazione universitaria completa dei docenti specializzati per sostenere con nuova professionalità il loro ruolo di mediatori dell’integrazione” (Nocera S., Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia, Erikson, p. 162).

L’art. 14 della L. 104/92 prevede che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno avvenga presso le università. I programmi contenuti nel DM 226/95 e le norme per l’istituzione e organizzazione dei predetti corsi sono transitoriamente adottati dalle SSIS Interateneo per gli insegnanti destinati alla scuola media e superiori e dalle Facoltà di Scienze della Formazione delle università per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

I punti cardini dei predetti corsi sono:
– l’integrazione scolastica deve impegnare tutti gli operatori scolastici;
– la formazione di un insegnante specializzato non esclude la riqualificazione di tutti gli altri docenti;
– i programmi devono essere concepiti come strumento di formazione iniziale e aggiornamento permanente e ricorrente.

Gli obiettivi sono quelli di “preparare docenti che agiscono come supporto ai colleghi per evidenziare nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa l’azione di educazione e istruzione nei confronti di soggetti in condizione di handicap”.

Secondo lo spirito degli attuali corsi di formazione, gli insegnanti di sostegno devono collaborare alla programmazione facendo interagire gli obiettivi educativi con quelli disciplinari propri dell’istruzione.

2. Nomina e assegnazione di docenti specializzati

Le modalità di assegnazione di docenti specializzati, previste dalla normativa precedente, per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, nella misura di un docente ogni quattro alunni disabili ed il massimo di n. 20 alunni per la classe nella quale era inserito l’alunno diversamente abile, sono state modificate dalla L. 449/1997 che attribuisce, nell’ambito dell’organico provinciale, un insegnante specializzato “per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia”(L. 27/12/1997, n. 449, art. 40, comma 3).

E’ però consentito alle istituzioni scolastiche, per casi gravi, la deroga mediante stipula di contratti a tempo determinato per l’assunzione di docenti di sostegno (L. 449/1997), art. 40, comma 1). I dirigenti scolastici possono in questo caso, con l’approvazione dell’Amministrazione Scolastica che richiede l’accertamento di adeguate motivazioni, procedere alla nomina di docenti secondo il bisogno (L. 20/08/2001, n. 333; cm 04/10/2001, n. 146).

Riguardo alle nomine degli insegnanti di sostegno per le supplenze annuali e temporanee:
”per dare la massima applicazione al principio contenuto nella legge 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l’assegnazione di docenti specializzati” la CM 30.10.2000, n. 245 stabilisce il seguente ordine di attribuzione:

1. aspiranti specializzati inclusi in graduatorie permanenti;
2. aspiranti inclusi in graduatorie permanenti che hanno conseguito la specializzazione dopo l’iscrizione;
3. aspiranti specializzati inclusi in graduatorie di istituto;
4. aspiranti specializzati inclusi nelle graduatorie di istituto viciniori;
5. aspiranti specializzati che hanno presentato domanda in coda nelle graduatorie di istituto;
6. aspiranti specializzati che hanno presentato domanda in coda nelle graduatorie di istituto viciniori.

3. Il ruolo dell’insegnante di sostegno

L’insegnante di sostegno è un insegnante specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile per attuare “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”.

L’insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più abbandona posizioni marginali e si prospetta come risorsa competente e mediatrice. Integrato nell’organizzazione della scuola, l’insegnante di sostegno non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di handicap, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra
l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola.

“E’ solo in questo modo che l’insegnante di sostegno può abbandonare la tendenza così spesso riscontrata, di porre se stesso e l’allievo in posizione di centralità satellitare che si autoreferenzia; perché solo in questo modo si fa obbligo agli altri docenti di condividere anche la gestione e l’indirizzo del progetto d’integrazione” (L. Carelli, L’handicap fa bene alla scuola, in Dirigere la scuola, ottobre 2003, p. 6)

L’insegnante di sostegno dovrebbe lavorare con gli insegnanti di classe in sede di programmazione e di individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi integranti di insegnamento. Nel team teaching, questo insegnante “speciale” si dovrebbe pertanto trovare a pianificare con i colleghi l’attività d’insegnamento per tutta la classe ed assumersi, in rapporto a sue specifiche competenze didattiche, alcune responsabilità d’insegnamento per i diversi alunni. Il compito dell’insegnante di sostegno dovrebbe essere quello di collaborare con gli altri insegnanti al fine di adattare il curricolo pensando a tutti gli studenti, esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e sviluppando metodi di insegnamento e materiali che permettano il loro superamento e, trattando, nel fare ciò, le difficoltà dei soggetti disabili come aree problematiche del curricolo stesso più che bisogni speciali di un solo soggetto. Sempre in collaborazione con gli altri docenti dovrebbe partecipare alla programmazione del “quotidiano insegnamento”, contribuire alla scelta di strategie di insegnamento utilizzabili con tutta la classe e collaborare alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l’apprendimento dei diversi alunni, partecipare attivamente all’erogazione di insegnamenti nei confronti dell’intera classe.

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