Linee guida sull’apprendistato: ecco le indicazioni generali per favorire la transizione tra scuola e lavoro

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GB – Sono state approvate le linee guida per la sperimentazione dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (apprendistato qualificante).

L’apprendistato per la qualifica professionale è destinato, in particolare, a:
− giovani che non hanno assolto il diritto-dovere d’istruzione e formazione e che si trovano in dispersione scolastica;
− giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado.

GB – Sono state approvate le linee guida per la sperimentazione dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (apprendistato qualificante).

L’apprendistato per la qualifica professionale è destinato, in particolare, a:
− giovani che non hanno assolto il diritto-dovere d’istruzione e formazione e che si trovano in dispersione scolastica;
− giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado.

I percorsi formativi per l’acquisizione del diploma professionale sono, invece, rivolti a giovani tra i 17 e i 25 anni in possesso di una qualifica professionale di I livello, conseguita tramite il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) o della formazione professionale (FP), tramite agenzie formative accreditate o tramite istituti professionali di Stato.

Il contratto deve avere forma scritta e prevedere, entro 30 giorni dalla firma, un piano formativo individuale ;

  • vi è il divieto della retribuzione a cottimo (ovvero il pagamento in base al lavoro svolto e non in base alle ore prestate);
  • vi è il divieto per entrambi le parti (datore di lavoro e lavoratore) di recedere dal contratto durante il periodo della formazione, in assenza di una giusta causa;
  • l’apprendista gode dell’assicurazione sociale per l’impiego, ovvero un sostegno al reddito in caso di perdita di occupazione.

Il Testo Unico contempla tre tipi di contratto di apprendistato:

1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 Testo Unico)
Consente di conseguire il diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con questo tipo contratto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni (quattro nel caso di diploma quadriennale regionale).

2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4 T.U.)
E’ finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Può essere stipulato anche da enti pubblici. La durata e le modalità di formazione non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5 T.U.)
E’ finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. Può essere utilizzato per l’accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali tecniche. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato anche da enti pubblici.

Per quanto riguarda la regolamentazione e la durata del periodo di formazione le competenze sono rimesse alle singole Regioni. Queste ultime definiscono gli indirizzi e le modalità di svolgimento dell’attività per ognuna delle tre tipologie di contratto, in accordo con le parti sociali  e una serie di altri organi istituzionali tra cui le università e le altre istituzioni scolastiche. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione potrà essere stabilita da apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

Ogni singola Regione, quindi, presenta una situazione diversa in termini di adeguamento alla legge che ha regolamentato l’Apprendistato, il Testo Unico (approvato a settembre 2011, D.Lgs. 167/2011). Con il Testo Unico, molte Regioni hanno adeguato la loro normativa regionale alla disciplina dell’apprendistato.
Ma, come detto, l’adeguamento normativo è avvenuto con modalità differenti a livello regionale e a seconda del tipo di contratto di apprendistato; di conseguenza sono seguiti diversi indirizzi operativi tra le Regioni per regolamentare la materia (alcune Regioni sono ancora in fase di elaborazione).

Ad esempio, per l’apprendistato professionalizzante, la singola Regione decide come disciplinare il monte ore di formazione, tenendo conto del Testo Unico che prevede che l’offerta formativa pubblica sia di un massimo di 120 ore nel triennio (con la possibilità di prevedere un monte ore complessivo inferiore in funzione dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista).

Linee guida sull’apprendistato

 

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