Licenziamento per assenza ingiustificata superiore ai tre giorni, ma vanno fatte valutazioni per capire motivo

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L’articolo 55-quater, 1° comma, lett. b), D.Lgs. n. 165 del 2001, afferma che l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

La Cassazione civile con sentenza del 19/09/2016, n. 18326 afferma che tale tipo di assenza consente l’intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, purché non ricorrano elementi atti a “scriminare” la condotta del lavoratore, configurando una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa.

Dunque andranno fatte delle valutazioni nel merito per capire il motivo di tale assenze.

Come più di una volta la giurisprudenza ha ricordato la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal Giudice della legittimità, se non sub specie di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento, spettando dunque all’Amministrazione, in sede di adozione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, insindacabile nel merito dal Giudice Amministrativo (D.Lgs. n. 165/2001).( T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 06/07/2016, n. 1600).





Così come è vero che la sanzione disciplinare irrogata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, deve essere proporzionale rispetto alla violazione; in caso di difetto della proporzionalità tra l’infrazione e la sanzione il giudice non può procedere alla riduzione o alla conversione della sanzione irrogata dal datore di lavoro rientrando, il potere di infliggere sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 2106 c.c. nella discrezionalità dell’imprenditore. (Trib. Milano Sez. lavoro, 01/06/2016 )

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