Licenziamento lampo assenteisti pubblico impiego: cosa prevede il decreto?

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Licenziamento lampo per i dipendenti pubblici assenteisti con sospensione entro 48 ore da concludersi entro 30 giorni. Questa la novità più importante del decreto attuativo della Riforma Madia a favore del licenziamento per i dipendenti pubblici “furbetti”.

Licenziamento lampo per i dipendenti pubblici assenteisti con sospensione entro 48 ore da concludersi entro 30 giorni. Questa la novità più importante del decreto attuativo della Riforma Madia a favore del licenziamento per i dipendenti pubblici “furbetti”.

L’obiettivo della novità è quello da fungere da deterrente per coloro che nella pubblica amministrazione sono stati denominati i “furbetti del cartellino”, cioè coloro che dopo aver notificato la presenza al lavoro timbrando il cartellino si assentano dal luogo di lavoro.

Il decreto che prevede un licenziamento lampo da concludere entro 30 giorni con sospensione entro 48 ore per tutti i dipendenti colti in flagranza di assenteismo, mira alla punizione sia dei lavoratori assenteisti della Pa che dei dirigenti pubblici che non hanno avviato una procedura nei loro confronti.




Procedura sprint 15+15

Il decreto attuativo prevede che la procedura avviata contro i dipendenti pubblici assenteisti si concluda in un mese (15+15) nel seguente modo: nel momento che il dipendente viene messo al corrente del procedentimento a suo carico deve preparare una difesa in 15 giorni, gli altri 15 giorni sono previsti per completare l’istruttoria. Un allungamento dei termini viene concesso solo nel caso che il dipendente risulti irreperibile, in ogni caso l’allungamento comporta il trascorrere al massimo di un altro mese poichè l’avviso deve avvenire tramite raccomandata.

Sospensione in 48 ore

Se il lavoratore viene colto in flagrante, cioè a timbrare il cartellino per poi allontanarsi dal luogo di lavoro, il dirigente deve sospenderlo dal lavoro entro 48 ore inoltrando all’ufficio per i procedimenti gli atti necessari ad avviare l’azione disciplinare. Il dipendente sospeso, si ricorda, non ha diritto allo stipendio anche se gli viene riconosciuto un assegno alimentare pari alla metà del proprio salario base.

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