Licenziamenti Pa: cosa comporta la riforma dell’articolo 18 per i docenti neoassunti?

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Anche nel pubblico impiego è possibile, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, licenziare senza l’obbligo del reintegro poiché l’abolizione dell’articolo 18 non è soltanto valida per il lavoro privato. La Suprema Corte ha fornito precisazioni riguardanti il lavoro pubblico sottolineando che quel che vale per il lavoro privato è applicabile anche nel pubblico impiego.

Anche nel pubblico impiego è possibile, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, licenziare senza l’obbligo del reintegro poiché l’abolizione dell’articolo 18 non è soltanto valida per il lavoro privato. La Suprema Corte ha fornito precisazioni riguardanti il lavoro pubblico sottolineando che quel che vale per il lavoro privato è applicabile anche nel pubblico impiego.




Anche se il governo tende a chiarire che tutto il lavoro fatto sulla legge delega riguardava il solo lavoro privato e non gli statali, nonostante le rassicurazione del ministro Madia, che sono arrivate a più riprese per sottolineare che  “per il pubblico impiego la riforma dell’articolo 18 non vale, perché c’è una differenza sostanziale che è il tipo di datore di lavoro. Nel testo unico sul pubblico impiego chiariremo anche questo aspetto in modo esplicito”, la Corte Costituzionale è stata di diverso avviso con la sentenza 24157 del 2015.

Non è neanche pensabile che con la riforma della Pa si possa escludere l’abolizione dell’articolo 18 nel pubblico impiego poiché ciò produrrebbe una disparità di trattamento tra lavoro pubblico e privato. La sentenza della  Suprema Corte è inequivocabile: ciò che vale nel privato è attuabile anche nel pubblico impiego con la conseguenza che non solo l’abolizione dell’articolo 18, ma anche il contratto a tutele crescenti sia applicabile nel pubblico impiego. Ciò significa che i lavoratori licenziati senza un giusto motivo potranno pretendere soltanto un’indennità calcolata sugli anni di lavoro svolti e non il reintegro sul posto di lavoro, che resta un diritto soltanto in caso di licenziamento discriminatorio.

Questo cosa significa per gli insegnanti neo assunti con la legge 107/2015? Migliaia di insegnanti che hanno finalmente ottenuto il ruolo dopo anni di precariato, assunti dopo il 7 marzo 2015, avranno un posto di lavoro meno stabile rispetto ai colleghi assunti prima di tale data.

Perché, infatti, il contratto a tutele crescenti si applica soltanto ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, data in cui è entrata in vigore la riforma dell’articolo 18.

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