Licei Musicali dovranno avere seconda ora di strumento musicale, sentenza Consiglio di Stato

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Sentenza n. 03409/2018 del Consiglio di Stato sugli organici del Liceo musicale. Una pronuncia importante, che potrebbe apportare delle modifiche già dal prossimo anno scolastico 2018/19.

Il TAR, con la sentenza n. 2915 del 14 marzo 2018, aveva accolto il ricorso in quanto:

I) è illegittima la decurtazione di un’ora d’insegnamento frontale di «strumento 1», non prevedendo la vigente normativa alcuna ora di «ascolto» nella disciplina «Esecuzione e interpretazione»;
II) l’attività di ascolto non può prevalere, in termini di ore d’insegnamento, rispetto alle attività tecnico-pratiche;
III) l’ascolto non è riconducibile all’insegnamento dell’interpretazione, neppure sotto il profilo della corretta postura dell’esecutore e della singola esecuzione;
IV) la carenza della dotazione organica dei docenti non costituisce idonea ragione per giustificare la scelta di non rispettare il piano di studi e di ore sancito dal DPR 89/2010;

Appello Miur respinto. Le motivazioni

  • il MIUR afferma l’assenza, nella disciplina ex DPR 89/2010 per i licei musicali, d’una norma che imponga il solo insegnamento frontale ed impedisca di racchiudere pure la funzione didattica di ascolto dello strumento nella materia «Esecuzione e interpretazione» per il I strumento

La tesi del Miur è infondata per un duplice ordine di ragioni;

  • per un verso, si deve tenere conto del piano degli studi recato, in modo esaustivo ed anche con la puntigliosa indicazione del monte ore spettante a ciascuna materia d’insegnamento in detti licei e per tutto il corso dei relativi studi, dalla citata fonte regolamentare, la quale non ha attribuito all’Amministrazione poteri discrezionali con cui si incida sulle sue disposizioni;
  • per altro verso, rileva il predefinito orario delle lezioni di cui all’all. E) al DPR 89/2010, sicché non può l’Amministrazione modificarlo, neanche in sede di determinazione delle dotazioni dell’organico di diritto del personale docente (per ragioni di spesa pubblica), sostituendo l’insegnamento dello strumento;

Pur se l’atto di appello ha evidenziato come i criteri possano variare da materia a materia ed a seconda che l’alunno sia coinvolto in modo immediato e diretto dal docente (come nelle lezioni frontali) o attraverso l’ascolto di quanto avviene in sede di verifica degli altri studenti in classe, nella specie la norma regolamentare ha precluso una modalità di svolgimento della lezione, diversa da quella normativamente prevista, l’appello va quindi rigettato.

L’Avv. Domenico Naso commenta la sentenza affermando che adesso il Miur dovrà modificare gli organici, introducendo la seconda ora di strumento musicale.

Leggi la sentenza

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