‘Lei dice solo stronzate’: se lo dice un DS a un docente è reato di ingiuria?

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Con la sentenza numero 37380 del 13 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che assolveva un Dirigente Scolastico che si era rivolto a un docente affermando “Lei dice solo stronzate” durante un Consiglio di Istituto.

Con la sentenza numero 37380 del 13 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che assolveva un Dirigente Scolastico che si era rivolto a un docente affermando “Lei dice solo stronzate” durante un Consiglio di Istituto.

La sentenza della Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta che aveva assolto il DS. La Cassazione, infatti ha ritenuto che la frase, pronunciata durante lo svolgimento di una riunione di docenti, colleghi impegnati ogni giorno nell’attività quotidiana con l'insegnante ingiuriato, potrebbe aver comportato un’incidenza lesiva sul suo onore.

La Corte D’Appello è ora chiamata a un nuovo esame degli eventi tenendo conto anche di questi elementi per stabilire se il DS ha commesso un reato di ingiuria oppure no.

La libertà di espressione personale e il diritto di critica non devono assolutamente trasformarsi in una aggressione alla sfera morale dell’alto e quindi per bilanciare le due sfere in giurisprudenza viene usato il parametro di continenza espressiva.

Quando in una critica è presente asprezza ed aggressività nel linguaggio si deve tener conto che la critica in questione può colpire la sensibilità e l’amor proprio di chi la riceve che può sentirsi diffamato.

C’è anche un secondo criterio da tenere presente: valutare se la critica sia riferita a una condotta particolare tenuta dal soggetto o se è rivolta a sottolineare una qualità della sua personalità, nel secondo caso, infatti, la critica diventa aggressione alla sfera morale del soggetto e quindi non è più considerabile un esercizio del diritto di critica.

 E’ da tenere presente, inoltre l’apposizione dell’avverbio “solo” nella frase: lei dice solo stronzate. In quel caso, infatti l’espressione sembrava indirizzata non tanto al modo di essere della persona, ma a quanto aveva espresso durante il consiglio di istituto stesso.

La Cassazione nella sentenza ha osservato che pur non tenendo conto dell’avverbio in questione, “non è invero possibile valutare la portata offensiva del termine oggetto dell’imputazione, sotto il profilo della sua incidenza sulla persona del soggetto passivo piuttosto che sulla sola validità dell’opinione dallo stesso manifestata, in una prospettiva avulsa dal contesto nel quale l’espressione è pronunciata”.

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