Legittima non ammissione alla classe successiva se le misure adottate per DSA sono adeguate

Di Lalla
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red – Dirittoscolastico.it ci informa di una sentenza del Tar Umbria del 02 ottobre 2012 sulla legittimità di non ammissione alla classe successiva, data la sufficienza ed adeguatezza delle misure compensative adottate per alunno con diagnosi DSA.

red – Dirittoscolastico.it ci informa di una sentenza del Tar Umbria del 02 ottobre 2012 sulla legittimità di non ammissione alla classe successiva, data la sufficienza ed adeguatezza delle misure compensative adottate per alunno con diagnosi DSA.

"La comunicazione di non ammissione alla classe successiva del 14/06/2012 ha evidenziato un avvio dell'anno scolastico faticoso per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell'anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l'incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base e un risultato delle votazioni della seconda parte dell'anno in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante una volta acquisita la documentazione e certificazione attestante la condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per la personalizzazione degli interventi programmati nel consiglio di classe del 16 aprile 2012, in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari.

Al verbale sono allegate le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina. Relativamente alla programmazione disciplinare, i docenti concordano nello stabilire gli stessi obiettivi definiti per l'intera classe, applicando altresì la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. Negli allegati da 13 a 21 del deposito 01/09/29012 dell'Avvocatura dello Stato è contenuto il piano didattico personalizzato relativo all'alunno con l'indicazione delle singole materie, compilato da ciascuno degli insegnanti. Nei successivi allegati sono inoltre riportate le singole prove scritte sostenute dall'alunno in esito al piano medesimo.

Dall'esame della documentazione emerge la sufficienza e l'adeguatezza, sul piano motivazionale, delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti. La precisa descrizione nel giudizio del 16 giugno 2012 degli interventi posti in essere materia per materia, vale a disattendere ogni considerazione secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto dei disturbi di apprendimento.

Invero le misure adottate nei confronti dell'alunno sono state nel loro complesso adeguate e conformi ai precetti della legge n. 170/2010, diretti ad attribuire agli studenti con diagnosi di DSA «il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica»".

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In precedenza il TAR aveva emanato una sentenza con la quale promuoveva un'alunna dislessica, nei confronti della quale non erano state approntate in modo tempestivo le opportune strategie.

Alunna dislessica promossa dal Tar, la scuola non ha attuato le strategie in modo tempestivo

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