Leggiamo la riforma della scuola alla luce di alcune disposizioni costituzionali e del Contratto Scuola

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Gregorio Macchione – Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nella scuola, in pensione dall’01 settembre 2012.  La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità del provvedimento sul blocco dell’adeguamento delle pensioni per gli anni 2011-2012, mi spinge a chiedermi se qualche parte del ddl predisposto dall’attuale Governo per attuare la riforma della scuola, una volta approvato, possa o non possa eventualmente in futuro essere dichiarata incostituzionale.

Gregorio Macchione – Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nella scuola, in pensione dall’01 settembre 2012.  La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità del provvedimento sul blocco dell’adeguamento delle pensioni per gli anni 2011-2012, mi spinge a chiedermi se qualche parte del ddl predisposto dall’attuale Governo per attuare la riforma della scuola, una volta approvato, possa o non possa eventualmente in futuro essere dichiarata incostituzionale.

1. Scelta dei docenti da parte dei presidi.

L’art. 97 della Costituzione recita:

“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

(…omissis…)

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (…omissis…)”.

Premesso che la Scuola Pubblica è un “Pubblico Ufficio”, e per giunta di rango costituzionale (art. 34 Cost.), mi chiedo: la scelta dei docenti da parte dei presidi in assenza, a me sembra, di criteri oggettivi fissati preventivamente “secondo disposizioni di legge”, come si concilia con la suddetta necessità di “imparzialità” richiesta e garantita dalla Costituzione?

I docenti accedono all’impiego, e quindi accedono a una cattedra (ovvero al diritto a salire su una cattedra per insegnare) dopo avere superato un “concorso”.

Mi chiedo: in base al citato art. 97 è costituzionale che tra il superamento di un concorso e la concreta possibilità a salire su una cattedra si interponga la “scelta” del docente da parte del preside?

2. Contratto triennale.

Il preside sceglie i docenti e conferisce incarichi di durata triennale, che al termine del triennio potrà decidere di rinnovare o di non rinnovare.

Si supponga che al termine del triennio il preside non voglia rinnovare, per l’insegnamento di una determinata materia, tutti i docenti di tale materia.

Pertanto, a suo personale arbitrio il preside deciderebbe a quali docenti non rinnovare il contratto.

Per i malcapitati docenti si rende obbligatorio emigrare e trasferirsi in altri istituti, anche se questi dovessero essere molto distanti dal comune nel quale essi risiedono.

Mi chiedo se la “scelta” dei docenti destinati di fatto a un trasferimento forzoso, e sostituiti da altri docenti scelti dal preside, debba soggiacere o non soggiacere alle limitazioni previste dall’art. 2103 Codice Civile :

“Il prestatore di lavoro (…OMISSIS…) non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Ogni patto contrario è nullo.”

Non è tutto; la richiesta dell’Europa all’Italia a stabilizzare i docenti precari a tempo determinato dopo 36 mesi di servizio, come si concilia con il ddl della “Buona scuola” che a me sembra renda possibile “precarizzare”, rispetto alla loro sede di servizio, e dopo 36 o più mesi di servizio, dei docenti di ruolo?

A fronte di un eventuale provvedimento del preside giudicato arbitrario e illegittimo – mi chiedo – il docente potrebbe essere reintegrato dal giudice e potrebbe ottenere il risarcimento del danno morale ed esistenziale per le conseguenze soggettive ed extralavorative, derivanti dalla distanza del trasferimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conseguenze personali sul piano psichico, nella vita di relazione, nell'unità del nucleo famigliare, per mancata assistenza a parenti malati?

“Io non ti rinnovo il contratto per insegnare Matematica – potrebbe dire un preside – perché preferisco “scegliere” un docente di Matematica che conosca anche la lingua cinese”.

A me non sembra questo un buon motivo per “licenziare” un docente allo scadere del contratto; se serve un docente di matematica che conosca il Cinese, la scuola deve formare uno dei suoi docenti di Matematica già in servizio.

Il docente, è ovvio, deve essere in grado e disponibile a dare tutto il proprio contributo all’attuazione dell’offerta formativa della scuola nella quale presta servizio; ove fossero necessarie competenze che egli non possiede – a mio personale avviso – l’Amministrazione scolastica dovrebbe avere il dovere di “formare” adeguatamente il docente e il docente il dovere di “formarsi”. Non riesco a capire, invece, la necessità di sostituire un docente con altro insegnante al termine del triennio, posto che entrambi hanno superato positivamente un pubblico concorso.

A questo proposito, occorre ricordare che in Italia i titoli di studio hanno valore legale e pertanto, a mio avviso, non è lecito richiedere a un docente conoscenze culturali e capacità professionali diverse da quelle che lo Stato gli ha fornito durante gli anni di studio per conseguire la Laurea utilizzata per accedere al concorso; ugualmente non lecita, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, mi appare la richiesta o la valorizzazione, da parte del preside, di attestati o di esperienze di formazione diverse da quelle che l’Amministrazione non gli ha fornito durante il servizio prestato.

Diversa sarebbe la situazione in caso di un’attività di un insegnamento “facoltativo” non più inserito nel POF dell’Istituto; in tale situazione, così come anche in caso di riduzione del numero delle cattedre per qualsiasi materia di insegnamento, il docente andrebbe individuato come soprannumerario in base a una graduatoria compilata con “imparzialità” secondo criteri oggettivi preventivamente elencati nella relativa normativa.

3. Continuità didattica.

Il ddl della riforma della scuola sorprendentemente, almeno per me, nulla dice per quanto riguarda la tutela della continuità didattica dei docenti.

4. Blocco contratti ecc.

Il personale della Scuola attualmente, e siamo nel 2015, è fermo al Contratto (CCNL – Scuola) 2006-2009 e Biennio economico 2008-2009; nel frattempo, la progressione di carriera è stata allungata e/o parzialmente bloccata, con le seguenti conseguenze:

  • Stipendi fermi ai valori dell’anno 2009.

  • Trattamenti pensionistici e Indennità di Buonuscita, per chi è andato in pensione in questi 6 anni, inferiori a quanto sarebbero dovuti altrimenti essere.

  • Allungamento e/o blocco parziale della progressione automatica di stipendio, con ripercussioni negative in termini di importi pensionistici e di Indennità di Buonuscita spettanti a chi nel frattempo è già andato o va in pensione.

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