Legge per il contrasto al cyberbullismo: provvedimento buono, perfettibile

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Gianfranco Scialpi – La legge per il contrasto al cyberbullismo (L.71/17) è un buon provvedimento. Non può rappresentare, ovviamente la soluzione ideale.

Deve fare i conti con la natura del Web, caratterizzato dalla condivisione dei contenuti e dalla conseguente sua “dispersione creativa”. Il suddetto contesto evidenzia i limiti dello strumento della rimozione.

La legge per il contrasto al cyberbullismo

La legge per il contrasto al cyberbullismo (L.71/17), promossa dalla Senatrice E. Ferrara, insegnante di educazione musicale della studentessa C. Picchio, è una buona legge. Innanzitutto esprime la volontà della Repubblica Italiana di intervenire sul fenomeno del cyberbullismo. Questa sicuramente è un’ottima notizia!

L’intervento tocca l’aspetto sanzionatorio e formativo. Il primo deriva da un quadro normativo, già previsto nel Codice Civile e Penale. La Legge 71/17, infatti, non propone un nuovo reato. Il cyberbullismo  è coerente con i reati già previsti di molestia, minaccia atti persecutori, diffamazione aggravata, trattamento illecito di dati, pornografia minorile…

Il secondo, invece coinvolge Il Miur, le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, la famiglia… Siamo di fronte ad un esempio di comunità educante che deve tradursi in un “concerto” di azioni e iniziative adeguate all’obiettivo educativo.

La legge 71/17 propone interessanti soluzioni

Il profilo concreto e operativo ha ulteriori sviluppi. Formalizza la presenza del Referente per il contrasto al cyberbullismo nelle scuole (art. 4) e la stesura della parte di Regolamento d’Istituto (art.5), riguardante il suddetto fenomeno. Prevede, inoltre, la rimozione del contenuto e l’istituto giuridico dell’ammonimento (art 7). Quest’ultimo introdotto dalla legge antistalking n°38/09 e confermato dalla legge n. 119 del 2013 contro le violenze domestiche. Quindi altre belle notizie!

Mi soffermo  sulla rimozione dei contenuti lesivi della dignità della persona e postati nel Web. Si legge all’art. 2 del disposto 71/17 ” Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, puo’ inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet… Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato puo’ rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Alcune positive considerazioni

Innanzitutto la rimozione rimanda a un soggetto quattordicenne in grado di gestire “saggiamente” (M. Prensky) la propria vita online. Richiama una prospettiva attiva, costituita da comportamenti che esplorano, leggono i contenuti presenti nel web, decidono cosa mantenere dopo aver bannato post offensivi e profili negativi… Queste azioni possono conseguire gli effetti voluti solo se sostenuti da profili e soggetti istituzionali, quali “il  responsabile del trattamento o il gestore del sito internet o del social media”. Solo il quattordicenne che decide di far intervenire le suddette autorità “sale di livello” nell’acquisizione della “saggezza digitale”. Ovviamente l’obiettivo richiede un robusto supporto degli adulti. Scrive M. Prensky: ” Genitori ed educatori sono saggi digitali quando prendono atto di questo imperativo e preparano i figli ad avere cura del loro futuro: gli educatori lasciando che gli studenti imparino usando le nuove tecnologie, assumendosi il ruolo di guida, di creatori di contesti e controllori della qualità, ed i genitori riconoscendo la dimensione futura della mediazione tecnologica ed incoraggiando i figli ad usare saggiamente la tecnologia digitale.”

Le criticità della rimozione dei contenuti

Fin qui gli aspetti positivi. Brevemente analizziamo le criticità.
Innanzi tutto una dimenticanza. Si coinvolgono i gestori ma non i provider o i motori di ricerca.

La rimozione del contenuto nell’arco temporale imposto dalla legge costituisce un problema. La rapidità della condivisione e la sua “dispersione creativa” costituita da integrazioni e alterazioni offensive rispetto al dato originale, compromettono in parte l’azione del gestore e dello stesso Garante.

Ovviamente la loro azione di rimozione non può essere rapida, quanto la diffusione del contenuto nel Web. In alcuni casi l’operazione può risultare inutile e poco efficace per via della possibilità di un download su un dispositivo offline che consente in un secondo momento un upload e quindi un una nuova condivisione. Una situazione simile si ripete nella modalità “end to end”, che caratterizza Snapchat e simili.

Concludendo la legge 71/17 è un buon provvedimento, perfettibile. Sicuramente rappresenta un punto di partenza per futuri aggiornamenti.

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