Legge bilancio, emendamenti Udir: dall’aumento degli stipendi alle norme sulla sicurezza

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Comunicato UDIR – Tra le misure richieste la piena perequazione della retribuzione di posizione parte fissa dello stipendio entro il 2018, il ripristino del versamento della RIA dei presidi in quiescenza nel FUN, la semplificazione delle procedure di assunzione del nuovo concorso, l’ammissione dei ricorrenti 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso riservato, la riscrittura delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la responsabilità del DS. Stipendi adeguati all’inflazione e nessun impatto della valutazione del portfolio sulla retribuzione di risultato.

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 Udir, giovane sindacato dalla parte dei DS, si è sempre battuto affinché la scuola possa risolvere i suoi molteplici problemi: attraverso gli emendamenti, cerca di attuare tale progetto. Per quanto riguarda il sistema pensionistico, nell’articolo 21 “Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico” al comma 1, chiede di aggiungere “di garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all’articolo 34 della presente legge, l’allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall’Istat e accertato dal Ministero dell’Economia e Finanze”. In modo da disporre “il riallineamento degli stipendi attraverso l’integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall’Istat, superiore al 12%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate dal Fondo per il reddito di cittadinanza”.

Per quanto concerne poi le assunzioni, “relative ai dirigenti scolastici”, all’articolo 28, si richiede di estendere “anche agli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.  Inoltre, “sono ammessi, altresì, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi”.

L’ammissione degli aspiranti in questione, già ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011consentirà la composizione della controversia giudiziaria ancora in corso prima del pronunciamento della Consulta sul tema, nonché la copertura dei posti vacanti all’esito delle domande di pensionamento che decorreranno dal 2019. Per le stesse ragioni, è opportuno procedere alla stabilizzazioneanche dei presidi incaricati. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.

Inoltre, sempre nell’ottica di velocizzare l’iter e mandare andare avanti in maniera spedita la macchina scuola, a partire da chi ne è a capo, si chiede anche una revisione del sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici: “Alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici si applicano le disposizioni normative previgenti a quanto previsto dall’articolo 1, comma 217, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 di modifica dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”. Dunque, con Decreto del Ministro dell’istruzione sono “abolite le disposizioni relative all’obbligo di frequenza del corso di formazione dirigenziale di cui al Decreto ministeriale del 3 agosto 2017, n. 138 e disposta l’assunzione diretta dei vincitori all’esito della procedura concorsuale”. Tutto ciò si inserisce in un quadro di semplificazione concorso Dirigenti scolastici 2018, alla luce delle improrogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome e dell’eccessivo ricorso all’istituto della reggenza. Ciò porterebbe i DS a essere celermente in servizio presso gli istituti di competenza.

Un altro punto cardine delle battaglie Udir è la contrattazione: si richiede di ottenere la perequazione esterna nella contrattazione 2016-2018 e stanziamento della RIA dei dirigenti in congedo nel FUN: la norma intende concludere, entro la stagione contrattuale 2016/2018, la progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a  quella  prevista  per  le altre figure dirigenziali del  comparto  Istruzione  e  Ricerca, confluite nella stessa area, e disporre il versamento della RIA prevista dal Contratto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178/15. In attesa della verifica della piena efficacia dell’attuale sistema di valutazione, si sospendono gli effetti nella determinazione della valutazione di risultato. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate e individuate nella precedente legge di stabilità e di risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

 Per quanto riguarda poi la Sicurezza, Udir ha, sin dalla sua fondazione, portato avanti una vera e propria lotta affinché il Ds non sia il riconosciuto colpevole di situazioni in cui non ha responsabilità; infatti, art. 303-bis, si chiede “l’individuazione del datore di lavoro” che è il“proprietario dell’immobile e l’unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell’art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142”. Inoltre, nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all’art. 43 del presente Decreto, “il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all’art. 44 del presente Decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica ai sensi dell’art. 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773”. Adempiendo dunque ai suoi obblighi, il DS “non può essere sanzionato per reato d’interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione”. Dunque, “il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal DS: certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell’immobile, è sua cura trovare attraverso l’Ufficio tecnico preposto, sentito il DS, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche”.

Quindi si chiarisce che “prima dell’inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell’immobile mediante l’Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico” ed è tenuto, altresì,“alla redazione e all’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico per gli adempimenti consequenziali di vigilanza a salvaguardia dell’utenza e dei fruitori a qualunque titolo”. Dal canto suo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di cui all’art. 303 ter del presente Decreto, di propria competenza, al Proprietario dell’immobile e al Prefetto e, inoltre, di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa”.

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