Le ore eccedenti vanno retribuite fino al 31 agosto e non solo al 30 giugno

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A darne notizia è Italia Oggi con un articolo a firma Carlo Forte che annuncia di un pronunciamento del tribunale di Piacenza sull’argomento.

Si tratta della sentenza del 17 ottobre, la numero 201 del 2017, con la quale il giudice ha decretato che le ore eccedenti prestate in classi collaterali sono normate dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 209/1987 con il quale si dispone che “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell’articolo 88, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 51/05/1974, n. 417 per l’intera durata dell’anno scolastico).

Con il termine intera, il giudice ha inteso, quindi, anche il periodo successivo alla cessazione delle attività didattiche, a differenza di quanto, invece, sostenuto dal ministero dell’economia che nel 2016 ha emanato una circolare con la quale individua nel 30 di giugno la data per la retribuzione.

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