Le classi pollaio danneggiano il diritto allo studio ed è iniziato tutto con il Ministro Gelmini

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di Gianfranco Scialpi – Le classi pollaio e il D.M.81/09. Prima un timido sostegno alla formazione delle classi inclusive. Poi però il “palcoscenico” è lasciato totalmente alle classi pollaio.

Classi pollaio, tutto è iniziato con il D.M.81/09

Le classi pollaio e il D.M. 81/09, quasi dieci anni fa. Governava S. Berlusconi. M. Stella Gelmini era  titolare all’Istruzione. Viene emanato il D.M.91/09 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane…”.

Il disposto, conferma il criterio dell’inclusività, Almeno per le prime classi. Poi però il suddetto principio costituzionale del diritto allo studio sostanziale (art. 3 e 34 ) è indebolito da alcune condizioni. Ma andiamo con ordine:  Si legge:” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.” ( art. 5 comma 3) Poi però si legge:”  L’istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.” (art. 5 comma 3)

Il colpo finale al diritto allo studio sostanziale

Il sostegno all’istituzione delle classi pollaio è esplicito cinque articoli più avanti. Si legge infatti: ” Salvo il disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. ( art. 10 comma 1)

Conclusione

L’ho scritto recentemente. Le classi pollaio esprimono una grave disattenzione della Repubblica verso la formazione di tutti. Nella migliore delle ipotesi, applicata parzialmente. Non a caso il D.M.81/09 cita all’inizio solo gli articoli 33, 87 e 117, dimenticando quelli fondamentali che danno sostanza al diritto al successo formativo (art. 3 e 34).

Tutto questo porta ad un’amara constatazione: all’Amministrazione interessa maggiormente il diritto allo studio formale (accesso fisico alle aule), piuttosto che quello sostanziale (la formazione profonda della persona). L’ultima conferma è la nota ministeriale del 29.03.18 sugli organici per l’a.s.2018-19. Si parla di numeri e rapporti. Purtroppo dietro ci sono alunni e studenti, ognuno con una storia che probabilmente sarà condizionata dalla scelta di far entrare l’economia nelle aule. Con quali effetti? Questi li vedremo significativamente tra qualche anno. Probabilmente non saranno positivi. Purtroppo!

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