Le 6 fasi del Mobbing. Docente ottiene 20mila euro di risarcimento, sentenza

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Diamo oggi notizia di una sentenza, una delle poche positive nel settore della scuola, con la quale si riconosce l’illegittimità del comportamento mobizzante tenuto nei confronti del docente con una condanna a titolo risarcitorio di poco più di 20 mila euro come si desume dalla sentenza del Tribunale Cassino Sez. lavoro, Sent., 26-06-2019.

Quello che ci interessa sono alcuni principi universali di diritto come affermati dal Tribunale, che potranno sicuramente essere utili per orientarsi in una fattispecie complessa, quale quella del mobbing all’interno del contesto scolastico.

Fatto

Una docente ha convenuto in giudizio l’amministrazione scolastica, deducendo di aver subito condotte vessatoria dal Dirigente Scolastico per circa tre anni, chiedendo quindi, previo accertamento della esistenza di un nesso causale tra le condotte specificatamente indicate in ricorso e le (documentate) patologie insorte, che il Ministero convenuto venisse condannato al risarcimento di tutti i danni meglio indicati in ricorso (danno patrimoniale, relativo sia alla dequalificazione subita sia alle spese mediche sostenute dalla ricorrente in conseguenza del comportamento lesivo del dirigente scolastico; danno non patrimoniale in relazione alle voci di danno biologico, morale ed esistenziale), con il favore delle spese di lite, da distrarsi ex art. 2087 c.c. Tra i fatti contestati vi erano qualificazioni verso la persona della docente ritenute offensive,note, negazione di permessi, procedimenti disciplinari, querele.

Sul mobbing

“Il concetto di Mobbing (dal verbo “to mob” che ha il significato di aggredire, circondare per assalire oppure affollarsi per accalcarsi ed in etologia indica le condotte minacciose ed aggressive del branco nei confronti di un individuo) deriva dalla definizione di un fenomeno prima sociologico e psicologico e poi giuslavoristico. L’approccio immediato con tale fenomeno deriva dalla constatazione diffusa secondo cui esso è sempre esistito, soprattutto all’interno delle aggregazioni umane di lavoro e consiste nell’aggressione subita da un soggetto in modo persecutorio e reiterato nel tempo, con la finalità perseguita dall’agente o dagli agenti di emarginare la vittima dall’ambiente lavorativo inducendola ad abbandonarlo. Nel nostro paese l’approfondimento si deve all’interesse suscitato dalla prima divulgazione del fenomeno da parte del Dott. H.E., mediante una serie di pubblicazioni apparse dall’anno 1996.

Per sintetizzare le concrete modalità di realizzazione del fenomeno, che può essere verticale, quando la persecuzione proviene dai vertici aziendali, ovvero orizzontale quando sorge da iniziative dei colleghi di lavoro della vittima, va osservato che trattasi di procedimento la cui caratteristica è quella di svolgersi in modo graduale.”

Le sei fasi del Mobbing

“A livello scientifico gli studiosi, hanno enucleato sei fasi, che ovviamente al momento della loro materiale realizzazione, sono spesso sovrapposte ed intrecciate.

In un primo momento, ciò che si evidenzia è il sorgere di un conflitto mirato che si manifesta quando si attribuiscono al medesimo individuo le colpe per gli errori, i ritardi, le imperfezioni dell’intera organizzazione di lavoro, si raccoglie, cioè, ogni minimo pretesto per aggredire o attaccare una sola persona; la fase successiva è, poi, quella della ” creazione ” di nuovi pretesti, sempre con la medesima finalità di isolare la vittima; al terzo momento della scansione cominciano ad apparire i primi segni di cedimento dell’equilibrio psicofisico e la vittima manifesta problemi psicosomatici quali insonnia, nodo alla gola, tremore alle gambe, sfinimenti, è nervosa e coltiva un senso di totale sfiducia nelle proprie capacità lavorative;in tale contesto, il mobbizzato inizia a tenere comportamenti collegati ai malesseri di cui soffre, ma che lo portano ad assentarsi dal posto di lavoro e ciò spesso lo danneggia ulteriormente, perché tra i colleghi comincia a circolare la voce che non voglia lavorare; si giunge, quindi, alla fase successiva, quando la vicenda varca i limiti dell’ufficio di appartenenza e giunge a conoscenza dell’intera organizzazione aziendale; in questa fase tutto si amplifica poiché il ” caso” arriva sulla bocca di tutti e tutti si sentono autorizzati ad esprimere pareri, aggravando la portata e la gravità della vicenda; nella fase ancora successiva, il preposto interviene contattando autoritativamente la vittima ed avvisandolo della possibilità di incorrere in gravi sanzioni disciplinari in caso di persistenza nel comportamento; infine, nella sesta fase, si consuma l’esito del procedimento, che consiste nell’uscita dall’ambiente lavorativo per una delle cause tipiche e cioè il prepensionamento per malattia, licenziamento, dimissioni o, nei casi più gravi, suicidio. Infatti, è caratteristico del mobbing il prodursi di gravi patologie a carico della vittima con il determinarsi di una serie di danni ed inefficienze a pieno raggio sia nell’ambiente aziendale che in quello extralavorativo e soprattutto familiare e sociale.”

Gli elementi che costituiscono il Mobbing

“Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382).”

Alla base della responsabilità per mobbing lavorativo si pone normalmente l’art. 2087 cod. civ., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità e i diritti fondamentali, di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.” (Cass. n. 18927 del 2012).

Va risarcito il danno all’immagine cagionato al docente

“È nota la giurisprudenza in merito di danno all’immagine secondo cui è necessario evidenziare, ai fini del risarcimento, il danno patrimoniale subito dal soggetto: ma nel caso in esame la ricorrente è una dipendente dell’amministrazione pubblica e, pertanto, sotto il profilo patrimoniale del danno all’immagine non può avanzare alcuna decremento derivante da un minor volume di affari come potrebbe ipotizzare un libero professionista. Il criterio cui poter farsi riferimento per la valutazione equitativa del danno è certamente la penetrazione della notizia e dell’evento che getta grave discredito con conseguente danno all’immagine nel tessuto sociale cui il soggetto si trova ad operare ed a vivere giornalmente. Nel caso specifico, nell’ambiente scolastico in cui la ricorrente operava, la penetrazione della notizia e conseguentemente del danno è stata massima in quanto ha interessato tutte le figure dell’Istituto scolastico. Inoltre va certamente considerata anche la qualità sociale della persona offesa e nell’ambito scolastico e comunque anche nell’ambito extra scolastico la figura del docente è connotata da un particolare pregio e rilievo soprattutto con riferimento alle capacità didattiche ed a quelle culturali, capacità e qualità invece gravemente mortificate all’interno dell’istituto scolastico con diffusione anche all’esterno dello stesso: premesso che la prova del danno può essere data anche in via presuntiva e che nel nostro ordinamento processuale la presunzione semplice ha piena dignità di prova (per tutte v., anche in motivazione, Cass., n. 24474/14), può ritenersi presuntivamente provato in base all’ id quod plerumque accidit e in assenza di elementi di segno contrario, che un soggetto destinatario di apprezzamenti denigratori relativi allo svolgimento della propria attività lavorativa e, quindi, lesivi della propria reputazione sociale e professionale, subisca un’apprezzabile sofferenza interiore e un indubbio disagio nell’intrattenimento dei rapporti lavorativi e interpersonali.”

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