L’Avvocatura Generale di Stato ridà il via libera alle abilitazioni in Spagna

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comunicato Sife Formazione – Proseguono i riconoscimenti provenienti dalla Spagna e la nota MIUR numero 2971 sembra ormai essere accantonata.

Era il 17 marzo 2017 quando il MIUR attraverso una nota poco chiara cercava di obbligare chi fosse in possesso della qualifica professionale di docente di secondaria conseguita in Spagna di dimostrare la sussistenza di ulteriori requisiti al fine di poter riconoscere tale titolo in Italia, interrompendo una prassi consolidata da decenni e senza alcun motivo di dirittto e senza che fosse intervenuto alcun cambio di legge, nè Italia nè Spagna.

Tale nota rappresenta un vero e proprio impedimento per esercitare liberamente la propria professione ed è stata da subito impugnata davanti al Giudice Amministrativo da tantissimi interessati. Da qui l’ordinanza cautelare della Sezione VI del Consiglio di Stato numero 4709 del 30 ottobre 2017 con la quale veniva ordinato al Ministero Italiano di andare avanti con il suo operato, come succedeva in passato, e adottare così i riconoscimenti come avveniva prima della pubblicazione della nota.

Sebbene la pronuncia del Consiglio di Stato sembrava chiara nel suo contenuto, il MIUR ha presentato una richiesta di chiarimenti al proprio difensore, ovvero all’Avvocatura di Stato chiedendo esplicitamente un parere rispetto alle modalità operative da porre in essere per aderire alle indicazioni date dal Giudice.

Parere dell’Avvocatura di Stato favorevole all abilitazioni in Spagna

L’Avvocatura di Stato non ha tardato a emettere la nota di risposta del 23 aprile del 2018, acquisita e applicata dal MIUR solo da fine maggio, con la quale ordina il Ministero ad attenersi scrupolosamente alla decisione del Giudice, essendo la stessa chiara nel suo contenuto, così ha stabilito che il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità attuate prima della promulgazione della nota datata 17 marzo 2017, senza apporre alcuna condizione di efficacia per il riconoscimento del titolo acquisito.

A detta di chi da anni opera nel settore delle abilitazioni in Spagna, come ad esempio l’Avv. Cortese di SIFE Formazione, la risposta dell’Avvocatura di Stato rappresenta un chiaro segnale di come il Ministero abbia adottato una nota del tutto illegittima, contraria alle leggi e alle regolamentazione europee, anche se viste le preoccupazione dei propri assistiti la stessa società si è impegnata ad offrire l’assistenza necessaria per l’iscrizione nelle graduatorie delle scuole spagnole, uno dei requisiti imposti dal MIUR, e motli clienti hanno già ottenuto il decreto di riconoscimento senza alcun accenno alla nota di marzo 2017.

L’Avvocatura di Stato comunque non ha potuto che esprimersi negativamente rispetto alla volontà del Ministero di voler imporre condizioni, o persino un congelamento delle richieste, fino alla decisione finale del TAR, stabilendo che il Ministero deve andare avanti e deve emettere delle decisioni da subito efficaci senza arrecare alcun pregiudizio nei confronti di chi abbia ottenuto tale qualifica in Spagna.

Il tar imopone al Miur tempi veloci e certi per le abilitazioni in Spagna 

D’altra parte è lo stesso Giudice Amministrativo, con numerevoli pronunce, a condannare il Ministero ha emettere i riconoscimenti provenienti dalla Spagna entro un termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione dell’istanza, o dal suo successivo completamento, costrigendolo ad emettere una decisione e ponendo a carico del Ministero le spese legali dei giudizi presentati avverso il silenzio illegittimamente serbato.

Da un punto di vista prettamente legale, come affermato dall’Avv. Ezio Claudio Pellicanò patrocinatore di diversi ricorsi presentati avverso la nota, la richiesta del Ministero e i requisiti imposti con la nota 2971 è palesemente contraria alla direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali, difatti l’iscrizione nelle graduatorie delle scuole spagnole o la partecipazione al concorso per l’assegnazione di una cattedra rappresentano un esercizio in concreto della professione, requisito che gli Stati Membri assolutamente non possono imporre per rilasciare il riconoscimento di una qualifica profesionale conseguita in un qualsiasi paese membro dell’UE, essendo espressamente vietato dalla stessa direttiva europea.

Il Ministero sta comunque proseguendo con il rilascio dei decreti di riconoscimento provenienti dalla Spagna, paventando illegittimamente dei possibili effetti risolutivi che potranno essere solo successivi a un’eventuale sentenza favorevole per l’Autorità e sempre che il Giudice decida un’eventuale risoluzione retroattiva.

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