Lavoro a distanza possibile per personale segreteria delle scuole: Dirigente verifica ogni 6 mesi il luogo di lavoro concordato (anche se abitazione). Non riguarda le riunioni a distanza dei docenti

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Tra le novità del nuovo Contratto scuola firmato dai sindacati rappresentativi (esclusa la UIL) e l’amministrazione, è presente al Titolo III una parte legata al lavoro a distanza. Le categorie della scuola che vengono coinvolte sono il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative.

Lavoro agile e da remoto

L’articolo 11 del Contratto ripercorre la definizione e i principi generali del “Lavoro agile”, normato dalla legge n. 81 del 2017 che, ricorda il testo, “è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile“. Oltre al lavoro agile, nel contratto sono presenti altre forme di lavoro da remoto, come il telelavoro domiciliare o il coworking.

Le responsabilità dei dirigenti

Il contratto ricorda che “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa” e che, “l’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività“.

Il luogo in cui il lavoratore svolgerà la propria attività è frutto di un accordo con l’amministrazione. Una necessità che obbedisce all’esigenza di accertarsi dell’idoneità ai fini dell’analisi dei rischi infortuni. Ciò potrà avvenire con la possibilità del Dirigente di effettuare un sopralluogo del luogo indicato dal lavoratore per svolgere la propria attività lavorativa (anche nel caso della sua abitazione) e con una frequenza di almeno 6 mesi.

Nel caso di telelavoro domiciliare, – si legge nel contratto – la stessa (l’amministrazione ndr.) concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica“.

Ruolo dei sindacati

Secondo quanto previsto dall’articolo 30 del contratto, “i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi” non saranno oggetto di contrattazione, ma di confronto, “al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni – di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare“.

Riguarda anche le riunioni dei docenti?

Nel caso di svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento (parliamo di Collegi, Consigli, Programmazione alla Primaria …) il controllo da parte del Dirigente dei luoghi in cui i docenti risiederanno durante le riunioni online non è previsto.

CCNL-IR-2019-2021-lavoro_distanza

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