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Lavoro: permesso per cure dentali fuori residenza, è giustificabile?

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Assenza per impianto dentale

Permesso a lavoro per impianto dentale e cure, fuori residenza, è giustificabile? Cosa prevede la normativa vigente? Differenza tra pubblico e privato.

Si può giustificare assenza per impianto dentale fuori dalla residenza? Grazie.

Analizziamo l’assenza per visite mediche nel settore privato e pubblico, soffermandoci sulle assenze per visite mediche fuori dall’Italia.

Dipendente settore pubblico

Il lavoratore in caso di assenza dal lavoro per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, come nel caso dell’impianto dentistico,  può usufruire di un giorno di congedo per malattia presentando un’attestazione, rilasciata dal medico o dallo struttura, che indichi gli orari della prestazione. All’assenza vengono applicate le decurtazioni di cui all’art 71 del D.Lgs. 112/2008 convertito in L. 113/2008.

Se nell’attestazione non è indicato l’orario, il dipendente può presentare un’autocertificazione, che poi sarà soggetta a verifica da parte della Direzione del Personale e Affari Generali.

È possibile scaricare i modulo di Atto Notorio qui: Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, scarica il modulo (pdf)

Dipendente settore privato

Il lavoratore che deve sottoporsi a una visita medica o all’effettuazione di analisi o terapie, tale assenza può essere considerata come un’assenza per malattia, oppure come un permesso. Se retribuito o meno, dipende da quanto disposto dal contratto collettivo applicato, dalla categoria di appartenenza del lavoratore e dalla specifica motivazione dell’assenza.

La circolare Inps n. 196/1996, chiarisce alcuni aspetti sull’assenza per visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital. In questi casi l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattia.

In particolare, quando si verifica il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente, come avviene per la malattia, nei seguenti casi:

  • la permanenza nel luogo di cura si protrae per tutta la giornata lavorativa;
  • le tempistiche necessarie per rientrare dal luogo di cura non consentono la presenza in azienda del lavoratore;
  • la prestazione a cui il dipendente si sottopone è considerata dal medico incompatibile con l’attività svolta.

L’assenza in questi casi, dev’essere giustificata con certificato rilasciato dalla struttura, da inviare online all’Inps.

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Visite all’Estero

Con circolare n. 38 PMMC n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987 e’ stato precisato che all’assicurato che si rechi, durante la malattia, in località’ diversa da quella abituale va riconosciuto il diritto alla relativa Indennità’, sempre che comunichi all’Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo
temporaneo indirizzo, consentendo, cosi’, tutti i controlli
sanitari ritenuti necessari.

La possibilità’ di controllo sanitario costituisce, quindi, in sostanza, il presupposto della trasferibilità’ del domicilio dell’assicurato durante la malattia. Anche la Corte Costituzionale ha ribadito, con sentenza n. 78/1988, il principio della doverosa cooperazione del lavoratore per l’esecuzione dei controlli sanitari, cosicché’ il trasferimento durante la
malattia in località’ difficilmente accessibile da parte dei medici di controllo può giustificare la trattazione della fattispecie sotto il profilo della irreperibilità.

Per la concessione di prestazioni durante la malattia all’assicurato la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’istituzione competente “a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di altro Stato membro” o
“a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato”: pur potendo l’INPS rientrare nel concetto di “istituzione competente”, l’autorizzazione a spostamenti nell’ambito dei paesi CEE viene, per prassi, rilasciata dalle USL (su mod. E112), a cui pertanto l’interessato deve rivolgersi. In caso di trasferimento, quindi, il lavoratore
dovrà’, ai fini di interesse, fornire all’INPS e al datore di lavoro copia della predetta autorizzazione.

Qualora l’interessato si rivolga all’INPS, il medico dell’Istituto valuterà’ allo scopo la necessita’ di migliori cure e/o di assistenza che il lavoratore potrà’ ricevere nell’altro Paese, subordinando eventualmente l’autorizzazione
all’onere di sottoporsi a visite di controllo di cui dovrà esibire la relativa documentazione- presso istituzioni sanitarie del luogo o da parte di medici di fiducia dei consolati o ambasciate d’Italia.

Conclusioni

Abbiamo analizzato vari aspetti, anche perché nel quesito posto, non viene indicato se lei lavora nel settore pubblico o privato, inoltre non specifica la distanza dal centro medico per l’impianto dentale, dalla residenza. In linea generale l’impianto dentale è riconosciuta come visita medica e quindi,  in base al CCNL, può essere considerata assenza per malattia.

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