Lavoratore condannato a restituire 90 mila euro per utilizzo di permessi sindacali

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Veniva citato in giudizio dal Procuratore generale della Corte dei Conti un dipendente di una banca siciliana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, causato alla medesima di euro 106.670,45, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. In particolare, il PM contestava al dipendente componente della Segreteria provinciale di un sindacato bancario di aver usufruito indebitamente per cinque anni circa permessi sindacali retribuiti ai sensi dell’art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dopo varie peripezie processuali il dipendente veniva condannato in primo grado a risarcire il proprio datore di lavoro di 90 mila euro

Il caso arrivava al Collegio Sezione Giurisdizionale d’Appello Regione Sicilia il quale con la sentenza n.78/2017 ha affermato dei principi importanti in materia.

Al riguardo, se per un verso deve escludersi qualsiasi potere autorizzativo sindacatorio in ordine al diritto alla partecipazione dei dirigenti alle riunioni sindacali, per l’altro, deve ritenersi pienamente legittima la pretesa del datore di lavoro di ottenere le relative attestazioni dell’effettiva presenza alle riunioni indette dal Sindacato.

Il relativo onere, così come evidenziato dal primo Giudice, incombe sul dirigente sindacale interessato (Corte cassazione sent. n. 4302/2001), con la conseguenza che, in caso di omessa dimostrazione dell’effettiva partecipazione alle riunioni, l’assenza va considerata ingiustificata con il contestuale venir meno del diritto alla relativa retribuzione da parte del dipendente. In altri termini, la medesima Corte di cassazione ha precisato che a fronte del diritto all’esercizio della rappresentanza in seno agli organi provinciali e nazionali dei Sindacati rappresentativi delle diverse categorie di lavoratori, non sottoposta ad autorizzazione da parte del datore di lavoro, residua, comunque, il diritto al controllo volto ad accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti alle riunioni.

Dunque in materia di permessi sindacali, sia afferma che la mancata documentazione attestante la relativa attività sindacale è fonte di responsabilità. La partecipazione agli impegni sindacali da parte di un dipendente che fruisce del diritto all’utilizzo dei permessi retribuiti è prevista dall’art. 30 dello Statuto dei lavoratori, che riconosce il diritto alla partecipazione alle riunioni degli organi sindacali, “garantendolo da qualsiasi preventivo atto di autorizzazione o concessione”, ma proprio in virtù della specifica finalità cui è attribuito il diritto in questione, “in assenza della prova dell’effettiva partecipazione, che grava comunque sull’interessato, la relativa assenza diviene priva di giustificazione e la corrispondente retribuzione indebita, venendo meno, il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispondente retribuzione”.

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