Laureati in Scienze Politiche: proposta di legge per inserimento in graduatoria

Di Lalla
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red – Presentata il 22 gennaio 2009 su iniziativa dei deputati Capodicasa, Berretta, Antonino Russo proposta di legge "Abilitazione dei laureati in scienze politiche e in altre materie equiparate all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nonché della filosofia, psicologia e scienze dell’educazione nella scuola secondaria superiore"

red – Presentata il 22 gennaio 2009 su iniziativa dei deputati Capodicasa, Berretta, Antonino Russo proposta di legge "Abilitazione dei laureati in scienze politiche e in altre materie equiparate all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nonché della filosofia, psicologia e scienze dell’educazione nella scuola secondaria superiore"

I deputati affermano di voler rimediare, con tale proposta di legge, alla ingiustificata discriminazione secondo la quale i laureati in Scienze politiche dopo l’a.a. 2000/2001 non hanno accesso all’insegnamento.

La proposta di legge dispone, inoltre, l’equiparazione alla laurea in scienze politiche delle lauree specialistiche in scienze della politica, in scienze delle pubbliche amministrazioni e in relazioni internazionali.

Si chiede al Ministro di adeguare la disciplina amministrativa dell’accesso all’insegnamento con proprio decreto
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

LA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
1. Le lauree in scienze politiche e le lauree specialistiche in scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni
e relazioni internazionali costituiscono titolo valido per l’ammissione ai concorsi delle classi di insegnamento 19/A (discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) previste dalla tabella A annessa
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni, nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, al fine
di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

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