Laureati nel concorso abilitati, era già stato detto di no. Lettera

WhatsApp
Telegram

Nappi Giovanni GM2016 a pieno “diritto – In merito all’articolo in merito agli accoglimenti cautelari con rimessione alla Corte Costituzionale sul caso della partecipazione del concorso dei non abilitati,

vorrei far presente ai lettori alcune motivazioni di una sentenza, del 30/07/2017 del Consiglio di Stato Sezione Sesta N.00729/2017 dello stesso Giudice Santoro sul medesimo argomento, che per correttezza andrebbero pubblicate:

1) non s’è verificata alcuna violazione del predetto regime transitorio, né il concorso nazionale di cui all’art. 1, commi 110 e 114 della l. 107/2015 avrebbe dovuto mantenerlo o considerarlo vigente, se, come s’è visto, agli aspiranti docenti fino al precedente concorso a cattedre era stato riconosciuto l’invocato aggiornamento e, quindi, nel 2014 era stato offerto loro il percorso abilitativo utilizzabile in ogni futuro reclutamento, quindi al di là della (o anche senza l’) intervenuta riforma scolastica;

2) una volta entrata in vigore la riforma ex l. 107/2015, l’indizione del primo concorso nazionale su base regionale per le scuole d’ogni ordine e grado, effettuata ai sensi dei commi 110 e 114 dell’art. 1 di quella legge, ha definitivamente attualizzato il principio racchiuso nell’art. 1 del D.I. 460/1998, imponendo a chiunque voglia partecipare a tal concorso il possesso, entro il termine per presentarne la domanda, del titolo di abilitazione all’insegnamento, di cui pacificamente gli appellanti sono sprovvisti;

3) manifestamente infondata è poi la questione di legittimità costituzionale sull’art. 1, c. 110 della l. 107/2015, sol perché, in sostanza, non ha tenuto conto della peculiare situazione deli docenti c.d. “precari”, per l’evidente ragione che, quantunque il fenomeno del precariato sia divenuto ormai un dato strutturale e non transeunte tipico dell’attività della scuola in Italia, non può dirsi né irrazionale o discriminatoria una fonte primaria che, in coerenza con l’art. 97, III c., Cost., impone il concorso pubblico per il reclutamento dei docenti solo se abilitati.

Adesso mi chiedo, ma non aveva già deciso con questa sentenza nel “merito” la questione?

Concorso docenti abilitati, su ammissione laureati e dottorati deciderà la Corte Costituzionale

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”