Laureati all’estero vanno inseriti in graduatoria d’istituto. Ordinanza

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Gli abilitati all’estero dovranno essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia d’Istituto.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con l’ordinanza n.670 dell’11 febbraio 2019.

Il caso, come si legge sul sito Diritto Scolastico, riguarda i docenti che si sono abilitati all’insegnamento per le secondarie in uno degli stati membri dell’Unione europea, che hanno chiesto al Miur il riconoscimento del titolo e che sono ancora in attesa.

Dopo aver presentato istanza di riconoscimento del titolo, i docenti interessati hanno presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, domanda che veniva respinta.

I docenti hanno allora presentato ricorso al TAR Lazio, che lo respingeva, per cui si sono rivolti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei docenti, stabilendo che anche in attesa del riconoscimento del titolo, i docenti devono essere inseriti con riserva in graduatoria di istituto.

Il principio riconosciuto dal Supremo Organo Amministrativo è stato quello della libera circolazione dei lavoratori e dell’equipollenza dei titoli, come da Direttiva europea 2005/36.

In particolare, il Consiglio di Stato ha sostenuto che: “l’esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l’inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI…“.

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