Argomenti Didattica

Tutti gli argomenti

L’attività di ricevimento meridiano non rientra nell’orario dei docenti, va retribuita e non è dovuta senza richiesta dei genitori o dello stesso docente

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

inviato dal sindacato FSISCUOLA – Di particolare interesse la sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania n. 3303/20111 del 10 Giugno 2011, secondo cui “senza appuntamenti prestabiliti su richiesta scritta dei genitori o degli stessi docenti, questi ultimi non possono essere obbligati a rimanere a scuola nell’ora riservata ai colloqui meridiani e una eventuale decisione diversa è di competenza della contrattazione integrativa con i sindacati, atteso che la disponibilità per il ricevimento, va retribuito appositamente con i fondi dell’istituzione scolastica non rientrando né nell’orario dei docenti, nè tra le attività funzionali all’insegnamento”.

inviato dal sindacato FSISCUOLA – Di particolare interesse la sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania n. 3303/20111 del 10 Giugno 2011, secondo cui “senza appuntamenti prestabiliti su richiesta scritta dei genitori o degli stessi docenti, questi ultimi non possono essere obbligati a rimanere a scuola nell’ora riservata ai colloqui meridiani e una eventuale decisione diversa è di competenza della contrattazione integrativa con i sindacati, atteso che la disponibilità per il ricevimento, va retribuito appositamente con i fondi dell’istituzione scolastica non rientrando né nell’orario dei docenti, nè tra le attività funzionali all’insegnamento”.

La sentenza nel confermare il provvedimento del giudice di primo grado del Tribunale di Catania,che aveva ritenuto antisindacale l’attività del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Catania, scaturisce a seguito della emanazione di una circolare, emanata sulla base di una delibera del collegio dei docenti, con cui il Dirigente scolastico ordinava ai docenti di rimanere a scuola nell’orario di ricevimento poiché i
genitori dovevano essere ricevuti anche senza previa fissazione di un appuntamento.

Tale circolare aveva imposto agli insegnanti della scuola di “essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a prescindere dall’appuntamento con alcuni genitori”.

In entrambi i gradi di giudizio i giudici hanno ribadito che nel contratto d’istituto è previsto che gli incontri a scuola “avvengano su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa” e che pertanto la delibera del collegio dei docenti è “illegittima perché disciplina una materia che è oggetto di contrattazione integrativa” che “richiede l’intervento della Rsu”.

Il contributo di Orizzonte Scuola Ricevimento genitori: anche se antimeridiana e deliberata, l’ora di ricevimento non è ritenuta un obbligo per i docenti

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei