L’ANQUAP incontra Faraone: molte le criticità del DDL per il personale ATA e i Direttori Amministratori

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L'ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) ha mosso alcuni rilievi al disegno di legge della Buona Scuola, in riferimento al personale ATA e ai Direttori Generali dei Servizi Amministrativi, dopo un incontro con il sottosegretario Faraone. Proponiamo una sintesi delle criticità rilevate e delle proposte avanzate.

L'ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) ha mosso alcuni rilievi al disegno di legge della Buona Scuola, in riferimento al personale ATA e ai Direttori Generali dei Servizi Amministrativi, dopo un incontro con il sottosegretario Faraone. Proponiamo una sintesi delle criticità rilevate e delle proposte avanzate.

In prima analisi chiedono che l’organico dell’autonomia dovrebbe riguardare anche il personale ATA, superando l’attuale disciplina dei servizi esternalizzati (pulizie e sorveglianza) e dei CO.CO.CO. nelle segreterie scolastiche.

Da modificare anche le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che prevedono la riduzione di organico del personale ATA ed una inadeguata disciplina delle supplenze. Se la norma non cambia, dal 1° settembre 2015 le supplenze saranno impossibili (o quasi) con gravi ripercussioni sul funzionamento delle scuole ed in particolare dei servizi amministrativi e tecnici.

Occorre un piano straordinario di assunzioni anche il personale ATA, e un nuovo sistema di reclutamento, con il superamento delle graduatorie permanenti.

Il Consiglio d'stituto non deve avere solo potere consultivo, ma deve anche adottare il piano triennale dell’offerta formativa, così come succede con il POF (sono atti complementari che debbono avere una intrinseca coerenza). Sugli atti fondamentali deve essere mantenuto il principio cardine di separazione tra organo di governo (il Consiglio d’Istituto) e organo di gestione (il Dirigente) di cui all’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

il DSGA deve mantenere la funzione coadiuvante e sovraintendere ai servizi amministrativi e generali coordinando il relativo personale, come già previsto dall’art. 25 c. 5 del D. Lgs. 165/2001, dal vigente regolamento di contabilità e dal profilo professionale contenuto nel CCNL. La complessità degli atti amministrativi e contabili richiede una specifica professionalità, che deve essere esercitata da una categoria/figura espressamente a ciò deputata;

la carta elettronica e la valutazione del merito dovrebbero riguardare anche il personale ATA e segnatamente il Direttore SGA, gli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Tutte le componenti scolastiche hanno bisogno di formarsi ed aggiornarsi e debbono essere valutate anche con riconoscimento dei meriti;

mancano novità sul piano degli ordinamenti, con riferimento all’attuale sistema dei cicli e al termine di conclusione del percorso di istruzione, che in molti paesi europei è fissato al diciottesimo anno di età.

Non vengono toccati gli assetti istituzionali nel rapporto Stato/Enti Territoriali/Scuole autonome e non si affronta il tema delicato della programmazione della rete scolastica e dei punti di erogazione. Andrebbe eliminata l’attuale disciplina delle scuole sottodimensionate – con un Dirigente e un Direttore a tempo parziale – e si dovrebbero ridurre i punti di erogazione del servizio (oltre 41.000 sedi scolastiche sono troppe e troppo frammentate).

Per quanto riguarda la ricostruzione di carriera dei DSGA, ad un primo inquadramento con la regola della temporizzazione (1° settembre 2000)  deve seguire un secondo inquadramento con la regola della ricostruzione (dal 24 luglio 2003), per sanare la disparità di trattamento venutasi a creare fra i DSGA transitati nel ruolo l’1.09.2000 e quelli assunti successivamente alla data del 24.07.2003;

occorre enamare il primo bando per il concorso ordinario per i DSGA (mai emanato nonostante l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un concorso per 450 posti risalente all’aprile 2011) e occorre una nuova procedura di mobilità professionale verticale.

Occorre inoltre risolvere la questione degli Assistenti Amministrativi che esercitano le funzioni (doppiamente superiori) di DSGA e la loro retribuzione, soprattutto dopo la  regola della legge di stabilità 2013 sul calcolo dell’indennità di funzioni superiori. Vi sono situazioni reali nelle quali l’Assistente Amministrativo percepisce una retribuzione superiore svolgendo le sue funzioni, rispetto all’esercizio di funzioni superiori (quelle di DSGA). La legge citata “ha rotto” il sinallagma prestazione/retribuzione sancito nell’art. 36 della Costituzione; bisogna assegnare le nuove posizioni economiche;
bisogna creare un nuovo sistema di classificazione del personale ATA, quello vigente è assolutamente inadeguato con particolare riferimento agli Assistenti Amministrativi e Tecnici e bisogna assegnare un assistente tecnico anche alle scuole del I ciclo, in cui si usano sempre di più i laboratori.

Rivedere le regole riguardanti il passaggio ad altre amministrazioni (vedi tabella di equiparazione in discussione presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, presentata alle OO.SS. il 2 aprile u.s.).Rivedere in particolare la tabella n. 9 riguardante il personale della scuola, che è del tutto inadeguata rispetto alle funzioni esercitate dai Direttori SGA ed anche rispetto al personale Docente.

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