L’adesione al sindacato è questione di privacy, il dato non può essere divulgato

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Il Garante in materia di tutela e protezione dei dati personali interviene con un provvedimento i cui principi riguardano tutti i datori di lavoro in materia di trattamento dei dati personali, considerati come sensibili, idonei a rivelare l’adesione sindacale dei dipendenti.

Sorgeva un contenzioso tra un datore di lavoro e gli gli organi dell’organizzazione sindacale XX che ha portato alla scissione della sigla in due distinti soggetti sindacali con il medesimo nome (XX) e identico logo.

L’ Azienda ha ritenuto necessario informare con e-mail la RSU della variazione della affiliazione sindacale da parte di alcuni dipendenti, al fine di “consentire alla stessa l’applicazione dell’allora vigente Regolamento per il funzionamento della RSU aziendale” e in ragione del “fondato rischio che – mancata tale comunicazione – l’organismo avrebbe continuato ad operare in composizione non più aderente alla verificatasi situazione di fatto, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale e della correlata azione amministrativa”.I destinatari della comunicazione era a detta dell’Azienda, solo la RSU, organismo unitario, nella persona dei relativi componenti” e che questi ultimi sono autorizzati a trattare i dati personali in argomento. In realtà si accertava che la detta comunicazione veniva inviata anche ad altri lavoratori.

Il Garante si pronuncia in questo modo: Le informazioni relative all’adesione sindacale costituiscono dati sensibili

In base alla disciplina di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice) vigente all’epoca cui si riferiscono i fatti oggetto dei reclami, si osserva quanto segue.

Le informazioni relative all’adesione sindacale costituiscono dati sensibili cui trovano anzitutto applicazione gli artt. 3, 11 e 20 e 112 del Codice (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

In particolare, nell´ambito della gestione del rapporto con il lavoratore, tali dati sono conosciuti da parte del datore di lavoro, il quale può lecitamente trattarli, in adempimento degli obblighi correlati alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali su delega e per conto del lavoratore (cfr. anche art. 26, l. 20 maggio 1970, n. 300 e cfr. Provv., n. 609 del 18 dicembre 2014, doc. web n. 3721603).

Come risulta da quanto rappresentato nei reclami e dalla documentazione in atti e come confermato da codesta Azienda (…), tuttavia l’amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale interessata la revoca dell’affiliazione da parte di alcuni lavoratori ma ha inviato, in data XX, a tutti i componenti della citata sigla sindacale (XX) una e-mail recante in allegato documenti nei quali era espressamente indicata la contestuale iscrizione dei predetti ad altro sindacato (e-mail del XX inviata dall’account “XX” ad una pluralità di destinatari, in atti).

Ciò ha determinato un’illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti (art. 112 e art. 20 Codice).

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