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La supplenza su aspettativa non può essere revocata anche in caso di rientro anticipato del titolare

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Rientro anticipato del titolare. Si rispetta la scadenza del contratto al supplente in servizio.

Sono un’ass. amm. di una scuola superiore le scrivo perche’ mia nuora ha avuto una supplenza ( da graduatoria di III fascia) di coll. Scolastico su una aspettativa di una collaboratrice scolastica per assistenza al marito.
il contratto firmato da mia nuora va dal 06/11/2018 al 31/05/2019 purtroppo il marito di questa donna è deceduto per cui cosa succede.
Quello che io mi chiedo sul contratto non doveva esserci scritto qualcosa circa il rientro della signora se il marito fosse morto.”

risposta di Giovanni Calandrino – Gent.ma, non è possibile revocare la supplenza per un eventuale rientro anticipato del titolare.

La stessa ARAN in un orientamento applicativo per la Scuola ha affermato:

“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Si ricorda inoltre il nuovo CCNL prevede un solo caso di risoluzione del contratto ovvero quando si nomina e successivamente viene pubblicata una nuova graduatoria.

Pertanto, il contratto fino al 31/5 dovrà essere rispettato e nel caso vengano meno i presupposti del congedo il titolare rientrerà a scuola a disposizione e il supplente, rimarrà in servizio a scadenza naturale del contratto.

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