La riforma della Pubblica Amministrazione e i nuovi poteri della Dirigenza

Di Lalla
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Giulia Boffa – Aumentano per i Dirigenti Scolastici i poteri e le responsabilità: secondo il decreto delegato apprestato dal ministro della funzione pubblica Brunetta, in attuazione della legge delega n.15/2009 di riforma delle pubbliche amministrazioni, i dirigenti scolastici possono punire il loro personale per le infrazioni accertate, applicando direttamente tutte le sanzioni disciplinari fino alla sospensione del servizio con privazione dello stipendio per non più di 10 giorni.

Giulia Boffa – Aumentano per i Dirigenti Scolastici i poteri e le responsabilità: secondo il decreto delegato apprestato dal ministro della funzione pubblica Brunetta, in attuazione della legge delega n.15/2009 di riforma delle pubbliche amministrazioni, i dirigenti scolastici possono punire il loro personale per le infrazioni accertate, applicando direttamente tutte le sanzioni disciplinari fino alla sospensione del servizio con privazione dello stipendio per non più di 10 giorni.

L’azione disciplinare deve essere applicata entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, o con la sanzione appunto o con l’archiviazione. Questo vuol dire che per il personale ATA, ausiliari, tecnici e amministrativi i tempi si sono dimezzati rispetto a quelli finora applicati, mentre per il personale docente i nuovi termini sono di molto inferiori, considerato che alcuni procedimenti si trascinavano per più di un anno. 

Per le sanzioni superiori, il ministero individua l’organo competente, che è verosimilmente l’ufficio scolastico regionale.
Riguardo alle responsabilità del dirigente accade che, se lascia decadere un’azione disciplinare o non la esercita per niente, è passibile a sua volta di sanzioni disciplinari proporzionali alla gravità della sanzione non applicata.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso al pretore del lavoro, sono previste procedure di conciliazione e la sanzione determinata concordemente non può essere diversa da quella prevista per l’infrazione né può essere impugnata.

Spunta anche l’inderogabilità delle cause di licenziamento disciplinare che sono:

1) falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione dell’assenza mediante falsa certificazione;

2) assenza priva di valida giustificazione per un periodo, anche non continuativo, di 3 giorni in un biennio o comunque di 7 negli ultimi 10 anni;

3) ingiustificato rifiuto di trasferimento;

4) documentazione o dichiarazioni false prodotte ai fini dell’instaurazione del rapporto o di lavoro o della progressione di carriera;

5) ripetuti, gravi comportamenti nell’ambiente di lavoro minacciosi, aggressivi o molesti e comunque lesivi della dignità e dell’onore altrui;

6) condanna penale definitiva che comporti l’interdizione dai pubblici uffici.

Il decreto, inoltre, stabilisce che il procedimento disciplinare si svolga lo stesso,anche quando sugli stessi fatti è in corso un procedimento penale, mentre prima occorreva aspettare la sua fine.

Il decreto Brunetta ha quindi riscritto interamente l’art. 55 del d.l.vo 165/2001, che riguarda le responsabilità, infrazioni e sanzioni e procedure conciliative, aprendo un nuovo capitolo sul potere decisionale attribuito alla dirigenza scolastica, e probabilmente non sarà l’ultimo.

Il decreto

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