La regione Lazio firma il protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola

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L’USR Lazio e la Regione Lazio hanno siglato il protocollo d’intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico”.

Ecco quanto contenuto nei primi 3 articoli:

Art. 1 – Oggetto del Protocollo d’intesa Nel presente Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con patologie croniche o assimilabili1che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo e della regolare frequenza. Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti, ferme restando le procedure già in essere per la somministrazione dei farmaci in caso di malattia diabetica. La premessa e gli allegati n. 1,2,3,4 costituiscono parte essenziale e integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione. Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario.

Art. 3 – Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata: (a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
(b) dall’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
(c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico;
(d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitari.

Protocollo_Lazio_farmaci

Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla?

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