La questione degli scatti di anzianità trova positivo riscontro nel maxiemendamento

Di Lalla
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UIL Scuola – Nel maxiemendamento al decreto legge sulla manovra finanziaria trovano conferma gli emendamenti previsti per la scuola nel testo già approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. In allegato gli articoli che riguardano la scuola.

UIL Scuola – Nel maxiemendamento al decreto legge sulla manovra finanziaria trovano conferma gli emendamenti previsti per la scuola nel testo già approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. In allegato gli articoli che riguardano la scuola.

Gli emendamenti che riguardano la scuola, letti insieme, definiscono un quadro normativo che consente di destinare l’utilizzo di parte del 30 % dei risparmi come parte finanziaria per la copertura degli scatti di anzianità. L’erogazione di tali risorse è finalizzata nei tre anni e viene salvaguardata la validità giuridica del triennio per la progressione di carriera

Le modifiche approvate dunque dalla Commissione e inserite nel testo del maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, sono coerenti con gli impegni assunti dal ministro Tremonti
nel corso della riunione nazionale dei segretari regionali di Uil Scuola, Cisl Scuola, Snals e Gilda dello scorso 24 giugno e vanno nella direzione da noi auspicata.

L’iter dei provvedimenti

Dopo l’approvazione definitiva del decreto i prossimi passaggi dovranno essere:

la certificazione delle risorse (che per il 2009 si deve chiudere rapidamente);
l’incontro tra ministro dell’Istruzione, ministro dell’Economia e sindacati scuola finalizzato all’emanazione del decreto per l’erogazione delle risorse e per dare certezza alle persone di avere gli scatti di anzianità previsti dal contratto vigente.

L’impegno della Uil Scuola resta forte ed è rivolto a far sì che le somme individuate vengano certificate il più rapidamente possibile e che si apra il confronto per la trattativa per la valorizzazione professionale.

Resta da affrontare la questione degli anni a partire dal 2013, che comunque si dovrà definire contrattualmente, visto che è proprio per via contrattuale che sono definiti gli aumenti per il personale della scuola.

La questione potrà considerarsi, per noi risolta, quando le persone avranno in tasca i soldi degli aumenti retributivi legati alla loro anzianità di servizio.

Testo decreto-legge

Art. 8.(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)
c. 14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.

Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)
c.1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

c. 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Maxiemendamento

All’art. 8, comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.".

Conseguentemente
all’art. 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e dall’art. 8, comma 14.".

Conseguentemente
all’art. 9, comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 14.".

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