Se per la formazione obbligatoria si utilizzano le 40 ore di attività funzionali, scatta diritto alla retribuzione delle ore in più

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La formazione obbligatoria, se fatta rientrare nelle 40 ore funzionali alle attività di insegnamento, potrebbe assorbire tutto il monte ore.

Un articolo di Italia Oggi porta avanti la tesi che che gli obblighi di formazione rientrano nelle attività funzionali, trattandosi di prestazione non di insegnamento.

Il rischio che si corre, di conseguenza, nello sforamento del monte annuale di tale attività è che si finisca nell’ambito del lavoro straordinario da retribuire, con conseguente danno all’erario.

La formazione è stata resa obbligatoria dal comma 124, dell’articolo 1 della legge 107, ma tale articolo non prevede la possibilità di una copertura economica per finanziare l’eventuale lavoro straordinario.

Le 40 ore sono previste dall’articolo 29 del contratto collettivo di lavoro attualmente in vigore.

Una interpretazione che certo al momento non trova riscontro.

Il problema non è nuovo ed è stato affrontato dalla giustizia amministrativa, in particolare dal Tribunale di Verona con una sentenza dell’aprile 2016, la n. 46, in cui il giudice del Lavoro ha qualificato le ore della formazione come ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal contratto. La retribuzione oraria delle ore aggiuntive è di 17,50 euro l’ora, come da tabella 5 allegata al contratto.

Un’altra ipotesi – ma non presa in considerazione da Italia Oggi – è quella di chiedere che la formazione venga svolta in orario di servizio, dal momento che per essa non è prevista alcuna retribuzione (vedi Formazione obbligatoria docenti, USB: in orario di servizio si può fare)

Un argomento che dovrà sicuramente essere affrontato in occasione del rinnovo del contratto.

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