La bocciatura nella scuola media deve essere un fatto eccezionale

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I genitori dei minori in questione impugnavano tramite i propri difensori la mancata promozione dei rispettivi figli censurando una serie di questioni tra cui la motivazione circa la non ammissione poiché non supportata da un solido argomentato ed adeguato impianto motivazionale, contestavano con efficacia anche la mancanza di specifiche azioni di recupero da parte dell’Istituto e la conseguente violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2017, ecc. Due sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI, Sent., (ud. 21-05-2020) 18-06-2020, n. 3906 e Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 25-06-2020) 26-06-2020, n. 4107, trattano due mancate promozioni nella scuola secondaria di primo grado affermando concetti certamente di interesse generale.

La bocciatura nella scuola media deve essere un fatto eccezionale

La sentenza del Consiglio di Stato 3906 del 18 giugno riconosce che : “L’articolo 6 del D.Lgs. n. 62 del 2017 stabilisce al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso è previsto dal comma 2 che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. La Sezione ha già chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base di tale normativa, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell’articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Non è condivisibile, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all’anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio”.

Anche il MIUR precisa che la promozione può avvenire in presenza di alcune carenze

D’altra parte, osservano i giudici, “la stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare”.

Il consiglio di classe deve compiere approfondita istruttoria prima di valutare la non promozione

“Come già sottolineato, i risultati ottenuti nei periodi immediatamente precedenti a quello “critico”, costituito dal secondo quadrimestre della seconda classe, avrebbero dovuto indurre il consiglio di classe a compiere una approfondita istruttoria di carattere globale e a indicare espressamente le ragioni per le quali ciò nonostante si ritenesse di adottare la decisione “eccezionale” di non ammissione in luogo di quella di ammissione (sia pure con la riserva del recupero nell’anno successivo) che la stessa circolare del Ministero già citata considera debba essere disposta “in via generale” anche in presenza di non sufficienti livelli di apprendimento in talune discipline”.

Illegittima la mancata promozione in violazione dell’articolo 6 del DLGS 62 e della circolare MIUR 1865

Il Consiglio di Stato con la sentenza 4107, conformandosi alla sentenza pregressa, afferma anche che “il giudizio impugnato è in violazione dell’art.6 D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865, nella parte in cui prevede che dalla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in … più discipline, attribuita all’alunno, non possa necessariamente conseguire la non ammissione, piuttosto che l’ammissione alla classe successiva, prima di aver valutato l’esito delle misure di recupero da adottare obbligatoriamente ed, in caso di valutazione positiva di questo, del possibile conseguimento dei livelli indispensabili di apprendimento su scala biennale”. Infatti, rilevano i giudici, che “’espressione della circolare n.1865/17 cit., secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza (ma maggiore chiarezza) rispetto a quanto stabilito dall’art. 6, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli. L’espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 cit., e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole”.

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