L’ora di religione può essere scelta all’inizio di ogni anno scolastico?

Di Lalla
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Cinzia Fruscione (della UIL Scuola) – Secondo l’Intesa firmata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana i genitori per i figli minori o gli alunni maggiorenni potranno scegliere annualmente di avvalersi della religione cattolica.

Cinzia Fruscione (della UIL Scuola) – Secondo l’Intesa firmata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana i genitori per i figli minori o gli alunni maggiorenni potranno scegliere annualmente di avvalersi della religione cattolica.

Si cita a tal punto “la normativa concordataria”

INTESA

2. Modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica.
Del 14 dicembre 1985 e successiva revisione del 13 giugno 1990 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana; in attuazione dell’art. 9 n. 2 dell’Accordo di revisione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984.

Premesso che:
a. il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b. la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
c . è assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell’esercizio di tale diritto;
d. l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;

Naturalmente se sopraggiungessero “motivazioni valide” i genitori potranno interrompere detto insegnamento ANCHE ad anno scolastico inoltrato dietro richiesta formulata al Dirigente Scolastico e con il consenso di quest’ultimo.

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