ITP: senza abilitazione partecipano al concorso, ma non possono iscriversi in II fascia istituto

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Diploma ITP: il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito, con sentenza 05766/2019 del 20 agosto 2019 quanto già affermato con la precedente sentenza n. 4507 del 23 luglio 2018. 

Il Consiglio di Stato esclude il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP.

Le motivazioni

Come è stato affermato nella sentenza citata ed in altre successive della  Sezione tutte conformi (cfr., da ultimo, Cons, Stato, Sez. VI, 24 luglio 2019 n. 5240), l’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall’art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n. 341.

 Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al recente d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in base al quale, secondo l’art. 5, per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cd laurea breve.

Una deroga al principio così introdotto, tale da consentire direttamente l’accesso all’insegnamento (che con l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie è immediato) all’ITP che non sia abilitato si potrebbe allora ritenere esistente solo nel caso detta deroga fosse espressamente disposta da una specifica norma, ma tale circostanza non risulta essersi verificata nell’ordinamento di settore, in quanto una siffatta norma non si rinviene né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la stessa parte ricorrente appellata ha cita, né altrove.

 Va poi aggiunto, sempre in linea con quanto già affermato dalla sentenza della Sezione 4587/2018 (più sopra citata), che tale esito non si potrebbe nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, nell’ordine di idee sostenuto dalla parte ricorrente appellata in I grado, ovvero sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati.

Ciò può giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l’abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale; la mancanza dell’abilitazione però non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia, che come si è detto consente direttamente l’insegnamento.

Si deve quindi confermare, anche in questo caso, la conclusione contenuta nella sentenza 4507/2018, escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP.

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