ITP, SAESE diffida Miur a riconoscere valore abilitante del loro titolo di studio

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Il SAESE ha diffidato il Miur affinché riconosca il valore abilitante dei titoli di studio per gli insegnanti tecnico-pratici(ITP). 

Il SAESE ha diffidato il Miur affinché riconosca il valore abilitante dei titoli di studio per gli insegnanti tecnico-pratici(ITP). 

La diffida del SAESE si fonda, dal punto di vista normativo, sull'articolo 33 della Costituzione e sulla direttiva europea 36/05 e fa, inoltre, riferimento al parere espresso dal CSPI sul concorso docenti.

Queste le premesse alla diffida:

– l’articolo 33 della Costituzione, il quale esattamente recita che “è prescritto un Esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”;

– non è consentito ai sensi del nostro ordinamento giuridico l’esercizio di una professione regolamentata a personale sprovvisto di regolare abilitazione allo svolgimento della stessa e che è LA COSTITUZIONE STESSA A STABILIRE CHE NON POSSONO ESISTERE IDONEI NON ABILITATI, a ciò va anche aggiunto che l’idoneità all’insegnamento di cui gli ITP precari di III fascia è dovuta al possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado acquisiti a seguito di un Esame di Stato conclusivo dei suddetti corsi. E’ infatti lo stesso art. 33 stabilire che i corsi di studio debbano terminare con un esame di Stato, ma è proprio questo Esame di Stato, necessario anche per l’acquisizione di una qualsiasi abilitazione professionale, che li rende allo stesso abilitati a tutti gli effetti all’insegnamento;

– a rafforzare le tesi della stessa vi è anche la direttiva europea 36/05. Essa in sintesi stabilisce che i possessori di titoli validi allo svolgimento di una professione, sono a tutti gli effetti possessori di qualifiche professionali “europee”. Questa è l’unica definizione di che l’Europa accetta. Non importa quindi che gli ITP di III fascia siano idonei o abilitati, ai sensi della direttiva, non vi possono essere discriminazioni fra le due tipologie di lavoratori che da un punto di vista giuridico vanno messi sullo stesso piano. A partire dal 2007, anno di recepimento di tale direttiva, l’Italia si è formalmente impegnata a rispettare tali principi;

– nel parere del CSPI – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sul concorso docenti al punto A.4.1 viene chiarito il termine “idoneità”(ITP) – poiché per “idoneità” si intende “inclusione in graduatoria di merito di precedente concorso ordinario” ma occorre aggiungere invece, anche il termine “abilitazione”.

Sulla base di quanto espresso sopra, il SAESE, come suddetto, diffida il MIUR a riconoscere il valore abilitante dei titoli di studio per gli insegnanti tecnico-pratici. 

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