Graduatorie di istituto, concorso ordinario, TFA sostegno: ITP devono avere i 24 CFU?

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I docenti ITP Insegnanti Tecnico Pratici dovranno conseguire i 24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 per accedere, nel 2020, a tre importanti canali di formazione e reclutamento? 

Concorso ordinario secondaria

La risposta è sicuramente negativa. Gli ITP accedono al concorso ordinario secondaria solo con il titolo di diploma, come stabilito dall’art. 22 del Decreto Legislativo  n. 59/2017 “.I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Corso di preparazione al concorso Secondaria di I e II grado

TFA sostegno V ciclo a.a. 2019/20

Il Miur ha chiarito che gli ITP accedono alle selezioni per il TFA sostegno solo con il diploma che permetta l’accesso ad una classe di concorso.

Nel dm n. 95 del 12 febbraio 2020 vi è infatti il rimando all’art. 5 comma 2 del Dm n. 92/2019 (deroga a laurea breve + 24 CFU per gli ITP).

Corso teorico per accedere al TFA sostegno

Graduatorie di istituto

Il dubbio adesso riguarda esclusivamente le graduatorie di istituto.

La norma approvata nel Decreto Scuola n.126/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 afferma “4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »

In questo caso il requisito diventa diploma + 24 CFU di cui al dm n. 616/2017, con tutti i dubbi che un requisito del genere (non previsto nella precedente normativa, che associa i 24 CFU alla laurea breve, non al diploma) possa comportare.

I legislatori non hanno infatti inserito nella norma il riferimento alla deroga presente nel Decreto L.vo n. 59/2017.

Lo mette in evidenza la FLCGIL, che così scrive “Sarà importante chiarire in sede applicativa della norma la situazione relativa all’accesso per i profili di ITP, laddove il Dlgs 59/2017 prevede chiaramente all’art. 22 che fino al 2024/2025 requisito di accesso per i posti di insegnante tecnico pratico siano ancora i diplomi definiti dalla normativa vigente.

In mancanza di indicazioni certe, non possiamo che consigliare ai nostri lettori di assumere decisioni autonome.

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