Istituzione della figura professionale di educatore motorio-sportivo nella scuola primaria

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La proposta di legge è dell’On Laura Coccia ed ha come scopo di promuovere la pratica motoria nelle scuole elementari per trasformarla in una sana consuetudine di vita. Il testo della proposta di legge.

La proposta di legge è dell’On Laura Coccia ed ha come scopo di promuovere la pratica motoria nelle scuole elementari per trasformarla in una sana consuetudine di vita. Il testo della proposta di legge.

Art. 1
(La Repubblica riconosce e promuove l’educazione fisica e motoria come fattore di sviluppo della persona umana)

1. La Repubblica, al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo quale strumento di valorizzazione della persona umana riconosce l’educazione fisica e sportiva quale espressione di un diritto individuale, ne assicura lo svolgimento all’interno del programma curriculare obbligatorio nella scuola primaria.

Art. 2.
(Istituzione della figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria).

1. Al fine di garantire il valore educativo dell’attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la figura professionale del docente di educazione fisica e motoria nella scuola primaria.

2. L’attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a:
a) favorire l’integrazione dell’educazione motoria e sportiva nell’ambito del curricolo della scuola primaria, affiancando e sostenendo l’insegnate di classe e non sostituendosi totalmente ad esso;
b) proporre l’esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;
c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;
d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;
e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;
f) offrire l’opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell’ambito scolastico.

Art. 3.
(Esercizio professionale).

1. Per l’esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con l’eventuale collaborazione del CONI.

2. 2. L’organico costituito dal personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente specialista con un monte ore pari a ventiquattro ore settimanali più due di programmazione da articolarsi su un complesso di 11 classi ” modulabili in attività di:
a) insegnamento frontale;
b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;
c) partecipazione ai consigli di classe;
b) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell’istituzione scolastica;
c) valutazione degli alunni.

2.
1. Lo stato giuridico ed economico del docente di educazionefisica e sportiva e` il medesimo dei docenti di scuola primaria.

3.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanerà entro 60 giorni (?) dall’approvazione di tale legge le linee guida nazionali sull’organizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 si provvede mediante le entrate derivanti da un’imposta aggiuntiva del 5% sui nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell’art. 16, comma 2, lettera b) della legge 13 maggio 1999, n. 13

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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