Istituti Tecnici e professionali: per quadri orario sostanziale conferma dei tagli Gelmini

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Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sia sullo schema relativo agli istituti tecnici che su quello relativo agli istituti professionali.

Abbiamo analizzato il parere favorevole in Integrazione decreti riordino istituti tecnici e professionali, parere favorevole del Consiglio di Stato

Il sindacato FLCGIL ha ricostruito l’intero iter di approvazione, sottolineando come le sentenze favorevole al ripristino delle ore negli istituti tecnici e professionali saranno solo parzialmente eseguite.

Ricorda il sindacato. Nel 2013 il TAR Lazio annullò:

  • il regolamento sugli istituti professionali (DPR 87/10) nella parte in cui all’ art. 5, comma 1, lett. b) determina senza indicazione dei criteri l’orario complessivo per gli istituti professionali,
  • il regolamento sugli istituti tecnici (DPR 88/10) nella parte in cui all’ art. 5, comma 1 lett. b) determina senza indicazione dei criteri l’orario complessivo per gli istituti tecnici,
  • il decreto interministeriale 61 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all’art. 1 ed alle Tabelle allegate ha individuato  le classi di concorso destinatarie per l’anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell’orario settimanale dei percorsi del previgente ordinamento degli istituti tecnici con riferimento alle classi seconde, terze e quarte,
  • il decreto interministeriale 62 del 26 luglio 2010 nelle parti in cui nelle premesse, all’art. 1 ed alle Tabelle allegate ha individuato le classi di concorso destinatarie per l’anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell’orario settimanale dei percorsi del previgente ordinamento degli istituti professionali con riferimento alle classi seconde e terze,
  • i decreti interministeriali 95 e 96 del 25 novembre 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali sopra citati.

Il MIUR con la nota 891 del 28 marzo 2014 affermava quanto segue: “…Si rappresenta che la sentenza è intervenuta all’approssimarsi dell’anno scolastico 2013/2014 nel quale trova conclusione il sistema ordinamentale previgente e la connessa riduzione dei quadri orari, con conseguente difficoltà al ripristino delle ore ridotte per effetto di quanto disposto dai Regolamenti adottati con d.P.R. n. 87/2010 ed 88/2010 ed essendo oramai entrato a regime il riordino del secondo ciclo previsto dall’art. 64 del d.l. n. 112/2008 ”.

Con successiva sentenza il TAR annullava la nota 891/14 e assegnava al MIUR il termine di trenta giorni per provvedere alla completa esecuzione della sentenza del 2013.

Alla luce di tali fatti il MIUR ha deciso di procedere ad una integrazione dei regolamenti 87/10 e 88/10 attraverso due schemi di regolamento.

I contenuti degli schemi di regolamento

I due schemi di regolamento, di contenuto sostanzialmente identico , esplicitano i criteri con cui si è provveduto alla costruzione dei nuovi quadri orari degli istituti tecnici e professionali:

  1. razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune
  2. ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ ultimo anno
  3. ore di 60 minuti non comprimibili
  4. sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e introduzione di metodologie didattiche innovative
  5. complementarità tra le diverse discipline e valorizzazione del legame tra cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica
  6. individuazione di un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso
  7. ripartizione tra le discipline dell’area di istruzione generale e dell’area di indirizzo , diversificata in relazione al primo biennio e quinto anno. In particolare il rapporto tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell’area di indirizzo
  8. equilibrato assortimento delle discipline di studio al fine di
    • assicurare l’ottimale determinazione delle cattedre
    • salvaguardare la stabilità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico
    • tutelare la continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio parere favorevole sui criteri per la definizione dei nuovi piani orari , invita il MIUR a valutare le osservazioni formulate dal CSPI ed in particolare quelle volte a esplicitare con maggior precisione i criteri di cui alle lettere a), e) ed f). Ricordiamo, tal proposito, che il CSPI aveva:

  • criticato l’utilizzo del termine “razionalizzazione” in luogo di “riduzione”
  • contestato la “complementarietà” tra area comune e area di indirizzo quale criterio per giustificare le riduzioni dei piani orari
  • rilevato la contraddizione tra il criterio della riduzione del numero di discipline con quello effettivamente previsto dai piani di studio.

Commento

Per la FLC CGIL i provvedimenti proposti forniscono una risposta parziale alle sentenze del TAR Lazio . Essi rispondono esclusivamente alla parte che imponeva al MIUR l’esplicitazione dei criteri con cui sono stati elaboratori i piani di studio degli istituti tecnici e professionali a seguito del riordino previsto dall’art. 64 della legge 133/08 e dal relativo piano programmatico. Appare peraltro assai opinabile che i criteri adottati ex post, siano stati concretamente applicati a partire dall’a.s. 2010/11 :

  • la pesantissima riduzione delle materie di indirizzo e delle ore di laboratorio sono palesemente in contraddizione con il “conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali”
  • l’assortimento delle discipline non ha affatto salvaguardato la stabilità dei docenti e la continuità didattica
  • l’incomprimibilità dell’ora di lezione a 60 minuti , che comporta l’annullamento di norme amministrative e contrattuali, non appare affatto in grado di compensare la riduzione del numero di ore di lezione del vecchio ordinamento, nel quale era consuetudine adottare moduli orari di 50 o 55 minuti. Inoltre tale disposizione appare foriera di contenzioso perché adottata per gli istituti e tecnici e professionali ma non per i licei.

Invece i provvedimenti esaminati dal Consiglio di Stato, nulla dicono rispetto ai decreti interministeriali 61, 62, 95, e 96 del 2010 , annullati dal TAR Lazio, che, in applicazione dell’art. 1 comma 4 del DPR 88/10 e dell’art. 1 comma 3 del DPR 87/10, hanno previsto una riduzione dell’orario settimanale dei percorsi del previgente ordinamento a parità di ordinamento, utilizzando, come unico criterio, quello definito dall’art. 8 comma 2 lettera a) dei citati regolamenti:

  • istituti tecnici: ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’articolo 1, comma 4, a partire dalle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, è effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;
  • istituti professionali: ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’articolo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

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