Iscrizioni studenti 2018/19 in eccedenza rispetto ai posti: chi decide criteri precedenza?

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Con la Circolare del 13/11/2017, il MIUR ha stabilito le modalità e i termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio e, come chiarisce il punto 1.1 della Circolare, “Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali “.

Risultano esclusi dal sistema “Iscrizioni on line”, quindi dalla modalità telematica, le iscrizioni relative:

1. alle scuole dell’infanzia;

2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;

3 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;

4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico”degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

6. agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Nella citata Circolare viene, inoltre, specificato che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2017/2018.

Le domande di iscrizione, infatti, sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

In ogni caso, però, il MIUR prevede l’obbligo, per le Amministrazioni scolastiche, di garantire, soprattutto agli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Il MIUR consiglia un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali in modo tale da consentire l’individuazione in anticipo delle condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

In presenza di iscrizioni in eccedenza rispetto alle disponibilità di posti nella scuola, chi stabilisce i criteri di precedenza per l’ammissione?

La competenza è del Consiglio di Istituto.

Come stabilisce la CM n.10/12016, infatti, in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Le scuole curano, quindi, la redazione del proprio modulo di iscrizione on line, con opportune personalizzazioni in relazione a specifiche esigenze. Ciascuna istituzione scolastica, infatti, nell’ambito della propria autonomia didattica, può integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire agli studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici degli alunni, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un ampio elenco di voci predefinite o aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web

www.iscrizioni.istruzione.it. In questo modo i genitori possono prendere visione dei criteri di precedenza nell’ammissione stabiliti dalla scuola.

Quali regole è necessario seguire nella definizione dei criteri di precedenza per l’ammissione?

Il MIUR nella Circolare fornisce precise raccomandazioni al riguardo e sottolinea alcuni aspetti fondamentali che le singole scuole devono prendere in considerazione nella fase di definizione e delibera dei criteri di precedenza nell’ammissione.

Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, raccomanda il MIUR, , i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto devono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.

Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione.

Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.

In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio.

Un ‘altra importante raccomandazione del MIUR alle istituzioni scolastiche in relazione alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, riguarda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

Le scuole che intendono integrare il modulo di iscrizione mediante la richiesta di specifiche informazioni aggiuntive ritenute necessarie in quanto rientrano nella valutazione dei criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio di istituto, devono prestare la massima attenzione affinché tali ulteriori informazioni raccolte siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo n. 196/2003).

La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (art. 3 del Codice).

A tale proposito, il MIUR richiama la nota del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, con la quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli alunni.

Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite, quindi, con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.

Di seguito, nella Circolare ministeriale, in relazione alle iscrizioni in eccedenza, vengono indicate precise disposizioni per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla CM n.10/2016, dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

A richiesta dei genitori, possono essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

Iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.

I genitori:

-iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017;

-possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2018.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto), i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.

La registrazione della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di I grado

Oltre a quanto previsto per la scuola Primaria nel caso si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, per la scuola secondaria I grado si precisa che, anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno, comunque, priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2017 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.

Iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di II grado

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria II grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine.

La registrazione della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line”comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010, che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2017/2018, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2017 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

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