Iscrizioni scuola 2020/21, come compilare e inoltrare la domanda. Faq

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Iscrizioni scuola 2020/2021: come compilare e inoltrare la domanda? Pubblichiamo le Faq tematiche Miur e la mini guida.

Fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni
alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

Come compilare e inoltrare la domanda

Ecco le Faq Miur su come compilare e inoltrare la domanda di iscrizione:

  1. Sì. Per gli alunni già iscritti a classi diverse dalla prima non occorre effettuare alcuna iscrizione per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione alle classi successive alla prima viene fatto d’ufficio dalla scuola frequentata.

  2. No, non è prevista l’iscrizione online. Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni devono essere effettuate direttamente presso la segreteria della scuola prescelta

  3. Può recarsi presso la scuola prescelta per l’iscrizione oppure, in alternativa, presso la scuola che attualmente frequenta suo figlio: entrambe possono provvedere all’iscrizione on line.

  4. Sì. Nel sistema delle iscrizioni online è presente una funzione che consente la creazione di un “codice provvisorio”, che, in seguito, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo

  5. Il SIDI è il Sistema Informativo del Ministero che gestisce anche l’Anagrafe Nazionale degli Studenti. Suo figlio risulta già censito in questa Anagrafe con dati evidentemente diversi da quelli da lei inseriti. Occorre segnalare l’incongruenza alla scuola di attuale frequenza che provvederà a correggere il dato in Anagrafe una volta constato e verificato l’errore. Ad ogni modo può proseguire con l’iscrizione on line

  6. No. Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per avvalersi dell’istruzione parentale deve presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione di suo figlio

  7. No, non occorre. La compilazione del modulo di iscrizione on line viene effettuata dal genitore che si è registrato, il quale dichiara di avere condiviso la scelta con l’altro genitore apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella.

  8. Sì. La richiesta di iscrizione, rientrando nella cosiddetta “Responsabilità genitoriale” (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154), deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Il modulo on line recepisce tali nuove disposizioni richiedendo, al genitore che compila la domanda, di dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore

  9. Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative all’istruzione e all’educazione, devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato previsto che il genitore che compila la domanda di iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore. Nel modulo di iscrizione online questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella. Anche nel modello cartaceo utilizzato per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è prevista una specifica dichiarazione che deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domanda

  10. Sì, è necessaria l’iscrizione on line

  11. No. L’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta per garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori

  12. Le domande, in qualsiasi momento pervengano, purché tra il 7 e il 31 gennaio 2020 saranno trattate indipendentemente dall’ordine di arrivo. Infatti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza sono deliberati dai Consigli di istituto e devono rispondere a principi di ragionevolezza. E’ da escludere tra questi l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione

  13. Per accedere al modulo di domanda d’iscrizione nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it , occorre cliccare sul pulsante “Accedi al servizio” ed inserire nello spazio “Login” il nome utente, ricevuto con la registrazione, e la password scelta

  14. Il servizio è disponibile a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica.

  15. Ogni scuola può dare supporto nella fase di compilazione della domanda. Per di più le segreterie hanno a disposizione una funzione che permette di inserire la domanda on line per conto della famiglia

  16. Sì, può interrompere la compilazione, salvare e non inoltrare la domanda. Solo cliccando sul pulsante “Inoltra” si conclude la procedura e la domanda di iscrizione viene trasmessa alla scuola destinataria dell’iscrizione e resa visibile alla scuola di partenza

  17. No. Per modificare una domanda già inoltrata occorre che la scuola a cui è stata inviata la restituisca alla famiglia mettendola a disposizione sul portale delle iscrizioni on line. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (31 gennaio 2020). Una volta modificata la domanda deve essere di nuovo inoltrata.

  18. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate on line devono essere perfezionate da parte dei genitori presentando, alla scuola prescelta, la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

  19. L’iscrizione ad una sezione di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale prevede che l’alunno superi una prova attitudinale. Se l’alunno non supera la prova attitudinale o in mancanza di posti, la domanda di iscrizione viene trasmessa dalla prima alla seconda scuola indicata nel modello.

    Non ci sono divieti a indicare nella domanda di iscrizione on line una seconda e una terza scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. Si suggerisce, però, di verificare che le prove attitudinali vengano svolte in una data successiva a quella in cui si svolgeranno nella prima scuola scelta, per consentire all’alunno di potervi partecipare. Infatti, se nella seconda o nella terza scuola la prova attitudinale è svolta prima e sono state compilate le graduatorie degli alunni che l’hanno superata, non sarà possibile organizzare un’altra prova attitudinale e, quindi, la domanda non potrà essere accolta.

Mini guida

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