Iscrizioni scuola 2019/20, come funziona contributo volontario famiglie
Il Miur, nella circolare sulle iscrizioni a.s. 2019/20, ha dedicato un paragrafo al contributo volontario che le scuole chiedono alle famiglie, puntualizzando come il medesimo vada presentato.
Circolare iscrizioni
Così leggiamo nella circolare ministeriale:
Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’ offerta formativa
Contributo distinto dalle tasse
Il Ministero, dunque, ha voluto sottolineare che i contributi richiesti sono assolutamente volontari e vanno distinti dalle tasse.
Pertanto non si può presentare un “pacchetto unico”, senza che i genitori sappiano quali siano le tasse e quale la somma richiesta per il contribuito volontario.
Destinazione contributo
Il Miur, in nome della trasparenza che deve caratterizzare l’azione dell’amministrazione, ricorda anche che le famiglie vanno informate sulle attività, che saranno finanziate con i soldi dei genitori e che devono essere coerenti con il PTOF.
Tasse e contributi: normativa di riferimento
Tasse
L’art. 200 del decreto legislativo n. 297/94 impone 4 tipologie di tributi:
1) Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario.
2) Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata.
3) Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
4) Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
Quelle sopra indicate, dunque, sono le tasse scolastiche obbligatorie, sebbene vi possano essere delle deroghe, per cui alcuni alunni possono non pagarle per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.
Contributo volontario
La facoltà di richiedere contributi è prevista in generale dal D.I. 44/01.
La decisione delle scuole deve essere frutto di una delibera collegiale, nello specifico del Consiglio di Istituto, in modo che la scelta sia condivisa dalle famiglie stesse, che nel citato organo sono rappresentate. Ciò non toglie la facoltà di versare o meno il contributo, come leggiamo nella nota Miur prot. 593 del 7/3/2013, che richiama a sua volta la precedente nota n.312 del 20/3/2012.
Vietato subordinare iscrizione al contributo volontario
E’, infine, assolutamente illegittimo, come leggiamo nelle citate note, subordinare la regolarità dell’iscrizione degli alunni al versamento del contributo scolastico. L’iscrizione è vincolata soltanto al pagamento delle tasse erariali, di cui sopra.
Della questione si è occupato anche l’USR Veneto, che ha pubblicato un’apposita nota in merito.