Iscrizioni alunni 2017/18: adempimenti per ciascuna categoria di studenti. Alunni stranieri e disabili

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Come segnalato prontamente nel nostro articolo, dal 16 gennaio si parte con l’iscrizione alle classi prime della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Secondaria di I e II grado, con la precisazione che la procedura sarà online per i diversi ordini e gradi di istruzione, fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia, per la quale la procedura sarà cartacea.

Come chiarisce la Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, per effettuare le iscrizioni ci sarà tempo dalle h 8.00 del 16 gennaio alle h 20.00 del 6 febbraio 2017

Prendendo in considerazione tutte le disposizioni ministeriali previste nella circolare citata, riteniamo utile sottolineare alcune indicazioni che riguardano specifiche categorie di studenti per i diversi ordini e gradi di istruzione, categorie di seguito indicate:

  • alunni con disabilità
  • alunni con DSA
  • alunni con cittadinanza non italiana
  • anticipatari della scuola dell’infanzia
  • anticipatari della scuola primaria

ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, n.122).
Per maggiori dettagli si rinvia alle Linee guida emanate dal MIUR con provvedimento del 4 agosto 2009.
Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001)

ALUNNI CON DSA
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche devono assicurare le idonee misure compensative e dispensative previste nel D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e nelle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata .

L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art.45 del D.P.R.394 del 1999. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere si fa riferimento alla nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica.

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.

Un’ importante informazione degna di nota che riguarda gli alunni stranieri, così come sottolineata dal MIUR nella circolare n.10/2016, riguarda la documentazione in loro possesso e nello specifico il codice fiscale.

E’ previsto, infatti, che per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento delle iscrizioni e comunque non oltre il termine del 30 aprile dell’anno successivo
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
– alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
– alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
– alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

ANTICIPATARI SCUOLA PRIMARIA

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (Art. 337-quater co. 3 cod. civ.) possono iscrivere anticipatamente alla scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento delle iscrizioni e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo.

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, il MIUR sottolinea che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.

La circolare

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