Iscrizioni 2019/20, come cambiare scuola dopo presentazione domanda

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I termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 sono anticipati rispetto allo scorso anno scolastico e dovranno essere presentate nel periodo, stabilito dal MIUR nella CM n.18902/2018, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, mentre l’anno scorso è stato possibile presentarle dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.

Questo anticipo, voluto dal MIUR, ha l’obiettivo di consentire alle scuole e agli Uffici scolastici provinciali di poter lavorare sugli organici in anticipo rispetto allo scorso anno scolastico, per attivare sempre in anticipo tutte le operazioni necessarie per far partire regolarmente il prossimo anno scolastico 2019/2020, con i docenti tutti in cattedra dal primo giorno di scuola.

Per gli studenti che concludono il primo ciclo di istruzione con l’esame conclusivo della Secondaria I grado e che devono iscriversi alla scuola Secondaria II grado, questo anticipo potrebbe non aiutarli per una scelta convinta e consapevole relativamente al percorso scolastico da seguire.

Iscrizione effettuata: famiglie e studenti possono modificare la scelta

È possibile che dopo aver fatto una scelta ed effettuata l’iscrizione in un istituto di istruzione superiore, lo studente cambi idea e voglia modificare la scuola in cui i genitori hanno effettuato l’iscrizione per il prossimo anno scolastico.

In questo caso è consentito chiedere il trasferimento di iscrizione, come stabilito nel paragrafo 8 della succitata circolare ministeriale sulle iscrizioni 2019/2020.

Trasferimento di iscrizione

Il trasferimento di iscrizione può essere chiesto oltre che per la Secondaria II grado anche per le iscrizioni effettuate negli altri ordini e gradi di istruzione.

Le istituzioni scolastiche hanno, quindi, il dovere di consentire ai genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del figlio minore.

Adempimenti delle famiglie

In presenza della necessità di trasferire l’iscrizione del proprio figlio, effettuata alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa, in un altro indirizzo, o in un’altra istituzione scolastica o formativa, le famiglie devono presentare motivata richiesta, prima dell’inizio dell’anno scolastico o nei primi mesi dell’anno scolastico, sia al Dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione

Se il trasferimento di iscrizione risulta essere da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.

Adempimenti delle scuole

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Se la domanda di trasferimento di iscrizione viene accolta, la scuola di destinazione ha il compito di curare la conseguente rettifica nell’ Anagrafe nazionale degli alunni

Compiti degli Uffici Scolastici

Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, come sottolineato nella circolare ministeriale, hanno l’importante compito di  supportare i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione,  anche in presenza di diniego di iscrizione , per mancanza di disponibilità nelle classi presenti, da parte della scuola prescelta

Ulteriori precisazioni

Il trasferimento di iscrizione, può essere richiesto più volte per alcune tipologie di studenti. A titolo esemplificativo il MIUR  indica i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante e, in particolare, i lavoratori dello spettacolo viaggiante

A conclusione, nella succitata circolare, il MIUR  richiama l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Lo speciale di Orizzonte Scuola sulle iscrizioni

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