Iscrizione studenti con cittadinanza non italiana: quali procedure rispettare?

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Le disposizioni stabilite nella circolare ministeriale sulle iscrizioni 2019/2020, sono valide sia per gli studenti con cittadinanza italiana che per gli studenti con cittadinanza non italiana, in sintonia con quanto stabilito nell’art.45 comma 1 del DPR n.394/1999

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.

Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva

Quale normativa?

La normativa specifica è rappresentata dalla CM n.2/2010 avente come oggetto “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e alla quale la CM n.18902/2018 sulle iscrizioni 2019/2020 fa riferimento.

In particolare si rinvia integralmente al punto 3 della circolare del 2010, dove si prende in esame la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le varie scuole e la formazione delle classi.

La normativa citata stabilisce, quindi, che, nella formazione delle classi, è opportuno fissare dei limiti massimi di presenza, nelle singole classi, di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana, in modo da garantire una distribuzione equilibrata nelle diverse classi.

A tal fine si rende necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali.

Quali studenti?

Le modalità di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado previste per gli studenti con cittadinanza italiana, come stabilito nell’art.26 del D. lgs n.251/2007, sono valide per tutti gli studenti con cittadinanza non italiana, comprese le seguenti categorie:

  • minori titolari dello stato di rifugiato
  • minori titolari dello stato di protezione sussidiaria
  • minori stranieri non accompagnati
  • minori con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale.

Per questi studenti è consentito effettuare ugualmente la domanda di iscrizione online nella piattaforma ministeriale “Iscrizioni online”, in quanto una funzione di sistema consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo

In quale ordine o grado di istruzione e in quale classe?

Le iscrizioni a scuola degli alunni con cittadinanza non italiana deve, chiaramente, avvenire per l’ordine o

grado di istruzione e per la classe adeguata, in sintonia con l’età anagrafica e con i titoli posseduti dallo studente in relazione alla scuola e all’ultima classe frequentata con esito positivo nel Paese di origine

Come chiarisce l’art.45 comma 2 del DPR n.394/1999, i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età’ anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età’ anagrafica

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno

In relazione alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni straniere, nella CM n.18902/2018 sulle iscrizioni 2019/2020, si richiama la nota n.2787/2011 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica, relativa ai titoli di studio conseguiti all’estero e, per maggiori dettagli, si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014

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