Iscrizione alunni anticipatari, regolamento di una scuola: precedenza ai bambini in obbligo. Genitori ricorrono

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Una interessante sentenza affronta la questione dei criteri che devono affermarsi in materia d’iscrizione scolastica. Una materia ostica e rimessa spesso a discrezionalità anche eccessiva. Si riconosce che in materia di iscrizione alla scuola primaria, per quanto riguarda le domande di iscrizione in eccedenza, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza per non essere illegittimi.

In Fatto

Con ricorso notificato i ricorrenti tramite i propri difensori chiedevano l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti, con i quali la Direzione didattica adottava i criteri di iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l’a.s. 2019/2020, stabilendo, solo al criterio n. 6, che avrebbero potuto trovare ingresso gli alunni anticipatari “dopo l’inserimento dei bambini in obbligo, nel caso in cui si rendano posti disponibili” ed ha rigettato la domanda di iscrizione degli alunni in epigrafe indicati.

La normativa

L’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 stabilisce che “sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento” (comma 1) e “possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento” (comma 2).

Per le ipotesi di domande di iscrizione in eccedenza, la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 novembre 2018, n. 18902 stabilisce che i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a “principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori” (nello stesso senso già la circolare del 13 novembre 2017, n. 14659).

Attenzione ai criteri che possono comportare delle esclusioni illegittime

I criteri adottati, nel caso in esame, dalla Direzione didattica resistente, con l’impugnata delibera del Consiglio di circolo, erano i seguenti:

criterio n. 1 – continuità didattica: alunni in obbligo provenienti dalle sezioni dell’infanzia del

Circolo; – figli di lavoratori del circolo in obbligo scolastico;

criterio n. 2 – alunni in obbligo scolastico residenti nel bacino d’utenza della scuola indicato dal comune di Palermo viene considerato utile il domicilio se la residenza é in altro comune;

criterio n. 3 – alunni in obbligo scolastico con fratelli frequentanti nel corrente a.s. questa scuola criterio n.4 – alunni in obbligo scolastico con genitori la cui attività lavorativa ricade nel bacino d’utenza di questa scuola;

criterio n. 5 – alunni in obbligo scolastico con nonni la cui residenza ricade nel bacino d’utenza di questa scuola”.

Dall’esame dei criteri riportati, evidenzia il TAR Palermo nella sua sentenza del 23/01/2020, n. 209, come si evince come questi privilegino nettamente gli alunni in obbligo, con il sostanziale effetto di impedire alle famiglie degli anticipatari l’esercizio della facoltà loro riconosciuta dal sopra menzionato art. 4.

Stabilire la prevalenza sui bambini anticipatari dei bambini in obbligo può essere illegittimo

“Stabilire la prevalenza sui bambini anticipatari (menzionati solo nell’ultimo criterio) dei bambini in obbligo appartenenti alle più ampie categorie (ad es., i bambini residenti in altro comune e che abbiano il solo domicilio nel territorio di riferimento, ovvero i bambini che, ovunque risiedano, abbiano i nonni residenti nel detto territorio) equivale, di fatto, a negare l’esercizio della facoltà di iscrizione finanche agli anticipatari residenti nel territorio di riferimento, con violazione, peraltro, del principio di ragionevolezza richiamato dalle sopra menzionate circolari ministeriali in tema di iscrizione alle classi prime. Né vale, in senso contrario, richiamare la normativa sull’obbligo scolastico e le sanzioni penali previste per la sua violazione (in questo senso le difese dell’amministrazione): il rispetto di tale obbligo non può, invero, consentire di vanificare la previsione normativa più volte richiamata sulla facoltà di iscrizione degli anticipatari. La condizione di obbligo in cui versano i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, al più, potrebbe consentire di stabilire la loro prevalenza sugli anticipatari all’interno di categorie omogenee (residenti, bambini provenienti dalle sezioni dell’infanzia del medesimo circolo, ecc.)”.

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