Ipotesi di contratto Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per a.s. 2012/2013. Illegittimità dell’art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei Licei Musicali e Coreutici

Di Lalla
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Fabio Monaco – Vi trasmettiamo un documento, consultabile anche sul sito Petizioni on line, firmato da quasi 200 docenti, sull’utilizzo del personale docente nei Licei Musicali e Coreutici.

Fabio Monaco – Vi trasmettiamo un documento, consultabile anche sul sito Petizioni on line, firmato da quasi 200 docenti, sull’utilizzo del personale docente nei Licei Musicali e Coreutici.

Gentilissimo Ministro, con la presente è nostra intenzione informarla delle gravi e dannose ripercussioni che l’approvazione del testo in oggetto comporterebbe all’interno dei Licei Musicali e Coreutici, nonché delle illegittimità presenti nell’ipotesi di contratto proposta dalle organizzazioni sindacali, la quale contraddice e supera in maniera ingiustificata ed ingiustificabile degli elementi normativi fino ad oggi rispettati.

Nello specifico, appaiono evidentissime alcune contraddizioni tra la normativa che ha regolato il reclutamento del personale docente negli ultimi due anni, vale a dire dall’istituzione ordinamentale dei Licei Musicali, e ciò che le organizzazioni sindacali propongono attualmente.

Non solo: vi sono contraddizioni illogiche anche tra i vari commi dello stesso testo di ipotesi di contratto firmato dalle organizzazioni sindacali.

Ma veniamo ad analizzare nel dettaglio le incongruenze apportate dal testo in oggetto.

I Commi da 1 a 6 ribadiscono i medesimi concetti che hanno regolato le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie negli ultimi due anni; nella fattispecie i Commi 1 e 2 parlano chiaro:

1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) – tabella licei.

2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili.

È chiarissimo che solo coloro che possiedono i titoli previsti dalla legge possono ambire all’utilizzazione presso i Licei Musicali e Coreutici.

Il Comma 7 ribadisce il concetto in modo inequivocabile, anche se in calce riporta un’interessante novità:

7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di “Esecuzione e interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” si fa riferimento alla nota ministeriale prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) – tabella licei. Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate ipotesi:

a) servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;
b) servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97, questi ultimi effettuati sino all’a.s. 2011/12.

Il servizio valutabile di cui al Comma 1 e Comma 7 rimane l’unica possibilità di accedere al canale delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie presso i Licei Musicali e Coreutici. In particolare l’allegato E – tabella licei sancisce che il tipo di servizio valutabile è esclusivamente quello prestato come servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali o come servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97.
Alla descrizione della specificità del servizio, che rimanda alla nota ministeriale prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012, viene aggiunta una postilla: questi ultimi effettuati sino all’a.s. 2011/12.
Ricordiamo che il servizio per l’insegnamento dello strumento musicale nella scuola di II grado fa riferimento alle sperimentazioni 440/97 fino all’A.S. 2009/2010. Il servizio valutabile prestato negli anni successivi, vale a dire 2010/2011 e 2011/2012, può essere unicamente quello prestato nei Licei Musicali ormai passati ad ordinamento statale.

A questo punto il testo inserisce un comma che risulta essere non solo contro ogni logica, ma anche contro sé stesso e la normativa vigente. Leggiamo il Comma 8:

8. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) – tabella licei, i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 29.2.2012, con priorità per i medesimi docenti in esubero.

È impensabile che, senza alcuna plausibile giustificazione, docenti di ruolo in una classe di concorso di un ordine scolastico inferiore vengano utilizzati nei Licei Musicali senza possedere alcun titolo previsto dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) – tabella licei. Ciò infatti comporta una gravissima contraddizione didattica e professionale, con ripercussioni pesantissime sulla continuità didattica e sulla qualità dell’offerta formativa nei Licei Musicali.
Inoltre il Comma 8 dell’ipotesi di contratto in oggetto è in netta contraddizione con il Comma 8 dell’Art. 6 – Utilizzazioni del personale nei Licei Musicali e Coreutici – dell’Ordinanza Ministeriale n. 64 Prot. n. AOODGPER 6122, UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012, che riporta testualmente:
8. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. A00DPIT n. 272 del 14 marzo 2011 – allegato E (1) – tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 77/A graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI 22.2.2011.

Dal momento che non esistono reali necessità di questo cambio di rotta, non comprendiamo nella maniera più assoluta le motivazioni di tale contraddizione.

A tale proposito è importantissimo ricordare che nei due anni precedenti, vale a dire dall’istituzione ordinamentale dei licei musicali, buona parte del corpo docente in servizio nei Licei Musicali è stata reclutata attraverso graduatorie formulate dagli stessi istituti: ciò è stato fatto proprio per sopperire alla carenza di personale dotato di titolarità specifica sul territorio, su indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, facendo riferimento, per ciò che concerne i titoli di servizio, all’allegato E.

Il personale docente precario risultato idoneo agli incarichi presso i Licei Musicali ha così maturato un’esperienza sia annuale che biennale, seppure in forma di supplenze, acquisendo un diritto di prelazione rispetto a docenti che, seppur di ruolo, appartengono ad una classe di concorso di un ordine scolastico inferiore e non hanno i titoli previsti dalla normativa per poter accedere alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Dal momento che le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie rappresentano un passaggio che precede quello delle graduatorie d’istituto, ci troviamo di fronte al paradosso di reclutare docenti di ruolo in classi di concorso di ordine inferiore e privi di titoli previsti dalla normativa, anziché docenti precari che hanno maturato 180 o 360 giorni di servizio nei Licei Musicali, oltre a possedere i titoli previsti dall’Allegato E nell’A.S. 2010/2011, vale a dire nel primo anno di ordinamento dei Licei Musicali.

A sostegno della validità del servizio prestato dai precari, si ricorda che i 360 giorni di servizio costituiscono un importantissimo precedente storico che ha permesso a moltissimi docenti precari di acquisire un diritto di prelazione sull’istituzione scolastica di riferimento, in base all’ordine e grado. Non ultimi, proprio gli attuali docenti di ruolo nella classe di concorso 77/A hanno usufruito di tale privilegio abilitandosi grazie alla L. 143/04 – corso riservato ai docenti di strumento musicale che avessero maturato 360 giorni di servizio nelle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale.

Proseguendo la lettura del testo, il Comma 9 ci regala un’altra ingiustificabile contraddizione:

9. Per l’insegnamento di “Storia della musica” sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) – tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

Mentre per gli insegnamenti di “Esecuzione ed interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” il Comma 8 sancisce che i docenti in esubero abbiano una semplice priorità, dopodiché tutti gli altri docenti di ruolo hanno diritto a chiedere l’utilizzazione, il Comma 9 decreta che per l’insegnamento “Storia della musica” siano solo i docenti in esubero a poter chiedere l’utilizzazione. È inaccettabile che tali distinguo siano AD PERSONAM.
Pertanto, comprendendo la necessità gestionale di far confluire sui canali professionali i docenti in esubero, un tale privilegio può essere concesso solo a coloro che hanno perso un posto di lavoro, ma non a chi ha già il suo posto di lavoro e senza alcuna specifica titolarità confluisce su posti che non gli spettano.

In ultimo, ma non meno importante, ricordiamo che negli ultimi due anni scolastici la maggior parte dei docenti precari di “Esecuzione ed interpretazione” e “Laboratorio di musica d’insieme” in servizio presso i Licei Musicali proveniva da fuori provincia, il che ha comportato grandi sacrifici in termini economici, nonché notevoli disagi a livello organizzativo: il tutto però è stato affrontato da tali docenti con grande volontà ed estrema dedizione nei confronti del lavoro prestato, ottenendo così un notevole risultato didattico e professionale. Molti di loro hanno addirittura rinunciato a stipendi più alti, pur di ottenere un riconoscimento didattico negli anni a venire, credendo fermamente e fin dall’inizio in questo tipo di ordine scolastico. Tutto ciò non può assolutamente essere trasceso.

Resta quindi inteso che, a nostro parere, suffragato da un’esperienza biennale sul campo, il corpo docente che ha operato continuativamente in questi anni di Liceo Musicale vada salvaguardato, estendendo il comma 10 dell’art 6 bis al personale impiegato in questi ultimi 2 anni, che si vede negato il riconoscimento di tale servizio, che con grave incongruenza viene riconosciuto solo ai docenti utilizzati:

10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.

Proponiamo di estendere il comma fino all’anno 2011/2012, così:

10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale e nei nuovi Licei Musicali, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2011/12 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.

Certi che il Ministro e le Organizzazioni Sindacali e i relativi destinatari vorranno dare rilievo a questo problema e che vorranno sostenere la problematica dei Precari nella scuola, sempre più bersagliati da leggi e condizioni che non permettono la loro collocazione lavorativa,

I DOCENTI DEI LICEI MUSICALI E COLORO CHE SOSTERRANNO QUESTA PETIZIONE, prima della sottoscrizione dell’Ipotesi di contratto in oggetto,

CHIEDONO

DI RIVEDERE I PUNTI IN DISCUSSI DELL’ART. 6 BIS AI COMMI 8 E 10, a tutela e salvaguardia della continuità didattica, nonché per evitare di gravare ulteriormente sui già enormi problemi che riguardano i Docenti Precari.

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