Inviare una e-mail in via anonima ai propri colleghi, diffamando il proprio datore di lavoro, può causare un licenziamento

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Il caso in questione riguarda un lavoratore privato ma si ritiene che quanto stabilito dalla Corte con sentenza 18404 del 2016 sia applicabile anche ai lavoratori pubblici.

Il fatto oggetto di contestazione disciplinare e’ stato accertato e poi correttamente inquadrato come giusta causa in quanto integrante una diffamazione nei confronti di superiori dell’odierno ricorrente (sull’idoneita’ di condotte diffamatorie ad integrare, in astratto, giusta causa di licenziamento v., ad esempio, Cass. n. 9395/06; Cass. n. 7091/01; Cass. n. 10511/98).

Quanto all’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario tra le parti, nel caso concreto essa e’ stata adeguatamente motivata in ragione del coefficiente doloso e delle modalita’ usate (scritto anonimo e creazione d’un falso mittente) per diffondere il messaggio di posta elettronica giudicato diffamatorio.



All’interno della sentenza non è chiaro il modo con il quale si è potuto risalire all’identità del lavoratore. Quello che è emerso è che appurata l’identità del lavoratore quel gesto è stato ritenuto di una gravità tale dal legittimare il licenziamento per giusta causa poiché ha compromesso in modo irreparabile l’elemento essenziale della fiducia e la futura correttezza dell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all’adempimento dei suoi obblighi (cfr., ex aliis, Cass. n. 15058/15; Cass. n. 2013/12; Cass. n. 2906/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n. 5633/01).

E non basta neanche agire in stato d’ira, infatti, “in ordine all’invocata esimente di cui all’articolo 599 c.p. (comma 2) per avere il ricorrente agito nello stato d’ira determinato dall’altrui fatto ingiusto, consistente nelle voci diffamatorie ai suoi danni diffuse all’interno dell’azienda dai dirigenti che a loro volta erano stati poi diffamati dalla e-mail del dipendente, la censura si rivela non accoglibile per l’assorbente rilievo che, a monte, l’ingiusta condotta che (OMISSIS) rimprovera ai suddetti dirigenti aziendali non e’ rimasta provata.”

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