Inutile ripetere anno di prova per docenti di strumento nei Licei Musicali

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UIL Scuola Toscana – Se l’anno di prova è cosa seria, esso deve essere affrontato con le necessarie attenzioni per risultare un reale momento di valorizzazione e crescita delle competenze del docente.

Su queste basi UIL scuola Rua è più volte intervenuta con l’USR Toscana e con il MIUR in merito alla richiesta di ripetizione dell’anno di formazione e prova per i docenti di strumento musicale che, nonostante per numerosi anni siano stati utilizzati sul liceo musicale ottenendo successivamente la titolarità sullo stesso attraverso la procedura di mobilità 2017/2018 , risultano ancora inseriti negli elenchi di coloro che dovranno sostenere l’anno di formazione e prova rischiando di ripetere esattamente la formazione già svolta e suparata con successo.

La situazione è chiarita dalla nota MIUR 0053336.13-12-2017:

“In materia interviene l’articolo 2, comma 1, lettera c, del DM 850 del 2015 laddove prevede che sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Tuttavia, nel caso di specie si tratta di docenti che, già assunti con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, hanno insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, ovvero ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11, secondo quanto indicato all’art. 4 commi 9 e 10 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a .s. 2017/2018.

In tal caso i docenti – in utilizzazione presso i licei musicali dove sono transitati a seguito di mobilità professionale – avrebbero comunque svolto il periodo di formazione e prova nell’originaria classe di concorso di appartenenza,.

Stante la particolarità della casistica, come peraltro evidenziato anche nella nota MIUR 22165 del 19 maggio 2017, si ritiene di condividere quanto già indicato da alcuni UUSSRR a riscontro di singole istanze, ovvero che in applicazione di principi di ragionevolezza ed economicità dell’agire amministrativo tali docenti non debbano ripetere il periodo di prova e formazione.”

Pertanto il Miur ribadisce il parere già espresso da alcuni Uffici Scolastici regionali secondo cui, per motivi di ragionevolezza ed economicità si ritiene che tali docenti non debbano svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova.

A seguito di risposte non positive di USR Toscana, Uil Scuola si è rivolta al MIUR chiedendo di monitorare l’effettiva applicazione delle disposizioni impartite e, in caso di inadempienze da parte degli Uffici interessati, intervenire a tutela del personale coinvolto onde evitare un inutile contenzioso.

La richiesta inviata al Miur

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