Interrogazione sul blocco delle adozioni dei libri di testo, introdotto dal DL 137/2008

Di
WhatsApp
Telegram

Pubblichiamo la risposta all’interrogazione dell’On. Siragusa già segnalata dal nostro portale relativamente ad una presunta violazione delle norme della libera concorrenza

Pubblichiamo la risposta all’interrogazione dell’On. Siragusa già segnalata dal nostro portale relativamente ad una presunta violazione delle norme della libera concorrenza

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03607
presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA
lunedì 18 ottobre 2010, seduta n.384
SIRAGUSA e LEVI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Per sapere – premesso che:

le modifiche normative in tema di adozione di libri testo introdotte con la circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009 – che recepisce i cambiamenti introdotti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008 – hanno prodotto, nel corso della campagna scolastica appena conclusasi, una serie di comportamenti che appaiono lesivi delle corrette dinamiche di mercato nell’ambito dell’editoria scolastica ed in particolare, in quello della promozione commerciale volta all’adozione dei libri di testo;

il blocco delle adozioni introdotto dal decreto-legge n. 137 del 2008 (si impone, infatti, alle scuole di mantenere gli stessi libri di testo per cinque anni nella scuola primaria e per sei anni nella scuola secondaria), oltre ad essere in contrasto, ad avviso degli interroganti, con l’autonomia scolastica, rischia di favorire l’instaurazione da parte di alcune case editrici, per il tramite dei loro agenti, di pratiche di incentivo nei rapporti con i docenti e con i dirigenti scolastici, che mettono in pericolo il principio di autonomia degli insegnanti nell’adozione dei libri di testo e finiscono per generare di fatto posizioni di rendita (per chi ottiene l’adozione) e di esclusione (per chi ne rimane fuori) che assumono un rilievo economico importante: vi è il concreto pericolo, infatti, del determinarsi di fatto di un oligopolio del mercato scolastico con il rischio di scomparsa per «asfissia» degli editori indipendenti;

inoltre, stante il quadro normativo di cui sopra e tenuto conto che il mercato potenziale di riferimento procede in media ogni anno ad un ricambio dell’adottato in misura pari a circa il 25-30 per cento del totale, tasso di cambiamento notevolmente accelerato a seguito della introduzione dei nuovi programmi di studio, è di tutta evidenza che, nell’arco di tre o quattro anni al massimo, il ciclo di rinnovamento dell’adottato inevitabilmente giunge al termine;

a questo punto chi sarà dentro al mercato avrà la possibilità di recuperare i costi di investimento e di mantenere vivo il legame con le scuole, alimentando il rapporto con tutta una serie di «servizi» legati, ad esempio, alle nuove tecnologie digitali connesse all’uso delle L.I.M (lavagne interattive multimediali); viceversa, chi non ha avuto la possibilità di restare sul mercato, non solo non potrà rientrare degli investimenti effettuati ma avrà enormi difficoltà a mantenere aperti i canali con le scuole;

in forza delle suesposte ragioni nelle scuole si assiste a forme di pressione da parte delle reti commerciali che fanno capo soprattutto ad alcuni grossi gruppi editoriali, che pur di entrare e rimanere sul mercato, in cambio dell’adozione dei loro testi, offrono alle scuole in forma di comodato d’uso le L.I.M piuttosto che notebook o altro, con ciò ponendo in essere pratiche che a giudizio degli interroganti contrastano non solo con i più elementari precetti che regolano la corretta concorrenza commerciale, ma anche con le norme che dovrebbero presiedere all’adozione dei libri di testo;

tale situazione è stata denunciata dall’ANARPE (Associazione nazionale agenti e rappresentanti editoriali) in due diverse e successive circolari indirizzate ai dirigenti scolastici e ai propri associati;

stando così le cose, la normativa introdotta con il decreto-legge n. 137 del 2008, lungi dall’abbassare i costi per le famiglie, favorisce di fatto, secondo gli interroganti, pratiche non conformi ai princìpi della libera concorrenza e della libertà di insegnamento -:

se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione e se non ritenga, anche alla luce di quanto sopra argomentato, di assumere iniziative normative urgenti volte a modificare il decreto-legge n. 137 del 2008, che, ad avviso degli interroganti, ha arrecato scarsi benefici alle famiglie, in modo da tutelare la libertà di insegnamento, demandando nel contempo ai docenti la responsabilità che le loro scelte non gravino sui già tormentati bilanci familiari.

Il testo della risposta

L’onorevole interrogante chiede di conoscere se si ritenga, alla luce della situazione determinatasi in materia di adozione dei libri di testo, assumere iniziative volte a modificare il decreto-legge n. 137 del 2008, le cui norme favorirebbero pratiche non conformi alla libera concorrenza e alla libertà di insegnamento.
Si ricordano, di seguito, le previsioni normative che disciplinano la materia in argomento:
l’articolo 5 della legge di conversione n. 169 del 2008 dispone che «salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni»;
l’articolo 15 della legge n. 133 del 2008 prevede l’adozione di testi interamente scaricabili da Internet o in forma mista a partire dall’anno scolastico 2011/2012 con effetto dall’anno scolastico successivo;
l’articolo 1-ter della legge n. 167 del 2009 individua «le specifiche e motivate esigenze» in base alle quali i docenti possono modificare le scelte adozionali, anche in vigenza del vincolo del quinquennio per la scuola primaria o dei sei anni per la scuola secondaria.

Sulla base di tale ultima previsione normativa, vengono ulteriormente precisate le specifiche e motivate esigenze, di cui al citato articolo 5 della legge n. 169 del 2008, in base alle quali i collegi dei docenti possono modificare le adozioni dei testi scolastici anche in vigenza del vincolo pluriennale. Tali esigenze devono essere «connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabile da internet».
Per quanto riguarda la presunta attuazione di pratiche non conformi ai principi della libera concorrenza da parte di alcune case editrici, non si è in possesso di elementi di valutazione e di analisi del fenomeno. Le preoccupazioni potrebbero, eventualmente, essere manifestate agli organi istituzionalmente preposti alla tutela della concorrenza, quali, ad esempio, il Garante per la concorrenza e per il mercato.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri