Interrogazione parlamentare sull’operato del Tar Lazio e del “commissario ad acta” in merito alle graduatorie

Di Lalla
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inviato da Vincenzo Mazzotta – Ancora un’interrogazione parlamentare, questa volta della Senatrice Bugnano dell’IDV, sull’operato del TAR Lazio e del "Commissario ad Acta".

inviato da Vincenzo Mazzotta – Ancora un’interrogazione parlamentare, questa volta della Senatrice Bugnano dell’IDV, sull’operato del TAR Lazio e del "Commissario ad Acta".

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05262
Atto n. 4-05262

Pubblicato il 24 maggio 2011
Seduta n. 557

BUGNANO – Ai Ministri della giustizia e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –

Premesso che: negli ultimi due anni, centinaia di docenti hanno presentato ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali avverso il decreto n. 42 del 2009 del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, il quale dispone circa le modalità di integrazione e aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

la stragrande maggioranza dei ricorsi presentati aveva ad oggetto principalmente l’impossibilità di trasferirsi da una graduatoria provinciale all’altra, come nel biennio precedente, ovvero, fatta salva la graduatoria di appartenenza, la mera facoltà, in capo ai richiedenti, di indicare tre graduatorie gradite, nelle quali essere inseriti "in coda", ovvero non per i titoli acquisiti rispetto a coloro i quali, nelle medesime graduatorie, già risultavano inseriti;

il TAR per il Lazio, in numerosi suoi pronunciamenti, in sede di giudizio cautelare ha emanato ordinanze con le quali, oltre a sospendere l’efficacia degli atti impugnati, stabiliva di inserire i ricorrenti secondo punteggio posseduto;

considerato che risulta all’interrogante che – di fronte all’inerzia del Ministero dell’istruzione ad operare, in taluni casi, all’aggiornamento delle suddette graduatorie – siano stati nominati dei commissari ad acta per l’esecuzione delle numerose ordinanze con le quali veniva disposto l’inserimento degli istanti, secondo punteggio acquisito, in graduatorie diverse da quella di appartenenza;

considerato inoltre che qualsiasi controversia correlata alle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie è da intendersi riservata+ esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario e, conseguentemente, provvedimenti del TAR sull’argomento sarebbero illegittimi ed illegittimi gli atti compiuti in ossequio a tali pronunce giudiziarie (cfr. Sezioni unite ordinanze n. 3398/2008 e 3399/2008 confermate poi dalle ordinanze n. 22805/2010 e n. 3032/2011),

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intenda porre in essere, per quanto di propria competenza, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente in materia di controversie concernenti l’utilizzazione delle graduatorie, anche alla luce del difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rilevato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento alla problematica citata in premessa.

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