Interdizione sino a 7 mesi d’età del figlio negata, TAR Liguria condanna Ministero
Il Capo II del decreto legislativo n. 151/2001 è volto a tutelare tutelare la sicurezza e la salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta’ del figlio.
L’articolo 7, rientrante nel suddetto Capo II, dispone che è vietato adibire le lavoratrici madri lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, per cui deve essere spostata ad altre mansioni e, qualora ciò non fosse possibile, le stesse possono essere collocate dall’Ispettorato del lavoro in interdizione dal lavoro per il summenzionato periodo (durante la gravidanza e sino a sette mesi di età del figlio).
Una docente ligure di scuola materna, richiamandosi proprio al quadro normativo sopra delineato, si era vista respingere dalla Direzione del Lavoro di Genova la richiesta di interdizione dal lavoro, motivata con il rischio infettivo di trasmissione al neonato derivante dallo stretto contatto con i bambini.
Il TAR Liguria, cui si era rivolta l’insegnante, le ha dato ragione, condannando il Ministero del Lavoro a pagare 3 mila euro di spese di giudizio e annullando il provvedimento di diniego della Direzione suddetta.
Ricordiamo che il periodo di interdizione è retribuito all’80%, mentre il congedo parentale, di cui ha fruito la docente in questione, è retribuito al 100% il primo mese e al 30% per i restanti 5 mesi.
La docente, quindi, potrebbe, recuperare la differenza di retribuzione non percepita.