Inserimento riserve di legge nelle graduatorie ad esaurimento chiuse: emendamento posto come condizione del parere favorevole

Di Lalla
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Diritto alla riserva – Ultime notizie in merito all’inserimento del diritto di riserva per gli insegnanti precari. L’emendamento è stato respinto ma è stato posto come condizione del parere favorevole:

Diritto alla riserva – Ultime notizie in merito all’inserimento del diritto di riserva per gli insegnanti precari. L’emendamento è stato respinto ma è stato posto come condizione del parere favorevole:

http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1500&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201201/0118/html/07#115n1

Manuela GHIZZONI (PD), ringraziando preliminarmente i colleghi per gli spunti ed i suggerimenti ricevuti nel corso della discussione, si dichiara favorevole a recepire come ulteriore condizione la proposta formulata
dall’onorevole Siragusa con riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui alla legge n. 80 del 2006. Propone, pertanto, di aggiungere alla proposta di parere, come ulteriore condizione, il seguente periodo: «si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all’articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge».

Alessandra SIRAGUSA (PD), nel richiamare una risoluzione da lei presentata ed approvata con il consenso unanime di tutti i gruppi, chiede che sia prevista la possibilità, per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e
di cui alla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente il titolo nelle graduatorie. Con riferimento a tali soggetti, tiene a precisare che non intende richiedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, bensì che siano riconosciute le riserve di legge.

ALLEGATO 2

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all’articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto
al regime previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008;
2. La proroga di cui all’articolo 8, comma 2, riguardante l’attribuzione di un punteggio per l’accesso all’università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l’accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;
3. Nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell’editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l’impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell’informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali; modificazioni, di coloro che hanno conseguito l’abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A, 77/A e in scienze della formazione primaria;

4. Per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici;

5. Si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall’articolo 24, comma, 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto;

6. Si preveda l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera *c)*, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

7. Si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all’articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge.

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